L'Informatore

103 Normativa nazionale set tembre 2019 Commercio estero Auto-fatture per estrazione dei beni da un deposito Iva Risposta n. 104 dell’Agenzia delle Entrate RISPOSTA n.104 dell’Agenzia delle Entrate. Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Auto- fatture per estrazione dei beni da un deposito Iva Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente: Quesito [Alfa], nel prosieguo istante, rappresenta il quesito qui di seguito sinteticamente riportato. L’istante, società di diritto inglese con rappresentante fiscale in Italia, opera nel nostro paese nell’ambito di un deposito Iva ai sensi dell’articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. In particolare, con riferimento ai beni contenuti nel deposito Iva che vengono venduti «a clienti stabili in Italia», all’atto dell’estrazione «l’Istante emette auto-fattura ai sensi dell’art. 50-bis, comma 6, del Dl 30 agosto 1993, n. 331 (per l’estrazione dei beni originariamente introdotti nel deposito Iva tramite acquisti domestici, l’Iva dovuta all’Erario è versata dal gestore del deposito Iva per conto dell’Istante)». 2 Con l’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell’obbligo di fatturazione elettronica ex articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, l’istante chiede se lo stesso trovi applicazione nel caso descritto, ovvero, in altri termini, se «è tenuto ad emettere auto-fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio (“Sdi”) all’at- to di estrazione dei beni dal deposito Iva». Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente In sintesi, in riferimento al quesito posto, l’istante ritiene che, «nel caso in esame, le nuove regole di fatturazione elettronica non siano applicabili alle auto-fatture emesse all’atto dell’estrazione dei beni dal deposito Iva. Tali fatture, inoltre, «non dovranno essere riportate nella comunicazione mensile dei dati delle operazioni transfron- taliere ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127». Parere dell’Agenzia delle Entrate Dal 1° gennaio 2019 - e dunque per le fatture (ivi comprese le variazioni in aumento/diminuzione dell’imposta) emesse da tale data - produce effetto la previsione dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall’articolo 1, comma 909, lettera a), n. 3), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cfr. l’articolo 1, comma 916 della stessa legge) e modificato dagli articoli 10, comma 01 e 15, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. In base a tale previsione, «Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. [...]». Come già ricordato nella circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 (cfr. il punto 1.2), la decisione di esecuzione (Ue) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018 ha autorizzato l’Italia ad applicare misure speciali di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/Ce, al fine di consentire un’applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria generalizza- ta sul territorio nazionale. In particolare, l’Italia è stata autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettroni- co se sono emessi da soggetti passivi “stabiliti” sul territorio italiano, diversi da soggetti che beneficiano della franchigia delle piccole imprese, nonché a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti stabiliti sul territorio italia- no non sia subordinato all’accordo del destinatario.

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