L'Informatore

43 Leggi decreti circolari Sindacale maggio 2019 Per gli assegni per il nucleo familiare presentati in modalità cartacea direttamente al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, il datore di lavoro dovrà, secondo le modalità sinora utilizzate, calcolare l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio al più tardi in occasione della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019. Dopo la predetta data non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche. Con successivi messaggi saranno illustrate le nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens nei casi di con- guaglio di assegni per il nucleo familiare arretrati e le caratteristiche dell’utility di cui al precedente paragrafo 4, nonché fornite le istruzioni per la gestione, da parte delle strutture territoriali dell’Istituto, delle istanze presentate in via telematica. Nota ( 1 ) L’autorizzazione agli assegni al nucleo familiare deve essere richiesta nei seguenti casi: • figli ed equiparati di coniugi/parte di unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti da unione civile, o in stato di abbandono; • figli propri o del coniuge/parte di unione civile, riconosciuti da entrambi i genitori, nati prima del matrimonio; • figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio; • fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità; • nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a); • familiari minorenni con persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età; • familiari maggiorenni con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro; • minori in accasamento etero-familiare; • familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero; • figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni. IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE Formazione Impresa 4.0 - Decorrenza del credito d’imposta e deposito del contratto aziendale o territoriale L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 79 del 20 marzo 2019, in merito al periodo di imposta da prendere in con- siderazione per la determinazione del “credito d’imposta formazione 4.0”, precisa che l’invio dei contratti all’Ispettorato del lavoro è condizione di ammissibilità al beneficio, ma non incide sull’individuazione del termine a partire dal quale decorre l’agevolazione, non essendo previsto nel quadro normativo di riferimento alcun ragguaglio ad anno del predetto credito. Pertanto, il credito spetta, in relazione ai costi ammissibili, per l’intero periodo d’imposta, a prescindere dalla data in cui viene depositato il contratto, a condizione che tale adempimento avvenga nel termine del periodo d’imposta di riferi- mento.

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