L'Informatore

Repubblica di San Marino - Esterometro Dal 1° gennaio 2019 gli operatori nazionali che intrattengono rapporti di interscambio di beni con operatori sammarinesi devono continuare a ricevere o a emettere fatture cartacee su cui l’ufficio tributa- rio della Repubblica di San Marino appone il proprio timbro. L’acquisizione da parte dell’operatore italiano della fattura di vendita o di acquisto munita del visto dell’ufficio tributari sammarinese costituisce infatti prova inconfutabile dell’avvenuta importazione o esportazione dei beni tra Italia e San Marino. Chiaro in questo senso il decreto ministeriale del 4 dicembre 1993. Non essendo obbligati all’emissione delle fatture elettroniche gli operatori nazionali quando realiz- zano vendite o acquisti con residenti in San Marino devono predisporre il cosiddetto esterometro, previsto dall’articolo 1, comma 3 bis, del Dlgs 127/2015. Tuttavia, quest’ultimo adempimento è superabile almeno per quanto riguarda la fatturazione attiva. 4 119 In primo piano Indice IN PRIMO PIANO Repubblica di San Marino: esterometro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 119 In primo piano maggio 2019 Commercio estero

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