L'Informatore

Tributario 106 Imposte dirette e indirette maggio 2019 Fatture non riscosse del defunto professionista - Gli eredi devono mantenere la partita Iva Con la circolare n. 11/2007 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “l’attività del professionista non si può considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell’attività professionale”. Con la successiva risoluzione n. 232/2009 ha precisato che “la cessazione dell’attività per il professionista non coinci- de, pertanto, con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successi- vo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali. Fino al momento in cui il professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile (perché, ad esempio, non è decorso il termine di prescrizione di cui all’art. 2956, comma 1, n. 2 del codice civile) l’attività professionale non può ritenersi cessata”. Anche la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 8059/2016, ha affermato che “il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini Iva, anche se percepito successivamente alla cessazione dell’attività, nel cui ambito la pre- stazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione”; e questo perché “(…) il fatto generatore del tributo Iva e, dun- que, l’insorgenza della correlativa imponibilità vanno identificati (…) con la materiale esecuzione della prestazione, giacché, in doverosa aderenza alla disciplina europea, la previsione di cui al Dpr n. 633 del 1972, art. 6, comma 3, va intesa nel senso che, con il conseguimento del compenso, coincide, non l’evento generatore del tributo, bensì, per esigenze di sempli- ficazione funzionali alla riscossione, solo la sua condizione di esigibilità ed estremo limite temporale per l’adempimento dell’obbligo di fatturazione.”. Secondo l’Agenzia delle Entrate i suddetti principi si possono applicare anche agli eredi del professionista. Di conseguenza, in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non devono chiudere la parti- ta Iva del de cuius sino a quando non viene incassata l’ultima parcella. Giurispru enza

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