L'Informatore

47 Leggi decreti circolari Sindacale lugl io/agosto 2019 • introduce maggiori agevolazioni fiscali (ulteriore riduzione dell’imponibile e possibilità di acquistare case di proprietà) per ulteriori 5 periodi d’imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni); • prevede una ulteriore riduzione dell’imponibile (pari al 90%) nel caso in cui i soggetti trasferiscano la residenza in una delle regioni del Mezzogiorno. Con riferimento, invece, ai docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall’anno 2020: • si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale; • si prolunga la durata dell’agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia). Inoltre, il regime di favore si applica anche ai lavoratori italiani e ai docenti e ricercatori italiani non iscritti all’Aire, rientrati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro stato, ai sensi di una con- venzione contro le doppie imposizioni sui redditi, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia. La norma in commento, infine, prevede una specifica sanatoria sia per i lavoratori “impatriati” che per i docenti e ricercatori non iscritti all’Aire e già rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019. CONTRATTI DI LAVORO Ccnl Terziario, distribuzione e servizi - Sottoscrizione verbale di intesa articolo 66 bis - (Località a prevalente vocazione turistica) Confcommercio Imprese per l’Italia e le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno sot- toscritto, in data 17 aprile 2019, un verbale di intesa nel quale le parti hanno: • confermato la validità e piena applicabilità dell’articolo 66 bis del Ccnl Terziario; • ribadito la conformità della predetta disposizione alle previsioni normative di cui al Dlgs n. 81/2015 in materia di stagio- nalità contrattuale, alla luce delle modifiche apportate dal Dl n. 87/2018 (cosiddetto “decreto dignità”). Pertanto, ai contratti a tempo determinato attivati ai sensi dell’art. 66 bis nelle località a prevalente vocazione turi- stica individuate dagli accordi territoriali, si potrà continuare ad applicare la disciplina della stagionalità con le relative deroghe: • durata del rapporto (art. 19, c. 2); • limitazioni quantitative (art. 23, c. 2, lett. c)); • cosiddetto stop&go (art. 21, c. 2); • proroghe e rinnovi in assenza di causali (art. 21, c. 2). VERBALE di intesa Il giorno 17 aprile 2019, tra Confcommercio Imprese per l’Italia e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil premesso che • il Dl n. 87/2018 (cosiddetto “decreto dignità”) convertito nella legge n. 96/2018, ha modificato la durata massima dei con- tratti a tempo determinato e la disciplina delle proroghe e dei rinnovi, e pur reintroducendo il regime delle causali, ha

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