L'Informatore

146 Normativa nazionale lugl io/agosto 2019 Commercio estero Con specifico riferimento ai depositi Iva occorre ricordare che l’estrazione dei beni da un deposito Iva può essere effettuata solo da soggetti passivi d’imposta agli effetti dell’Iva e comporta il pagamento dell’imposta. Trattasi di un’ipotesi di reverse charge che può dar luogo, a seconda delle varie situazioni, all’emissione di una autofattura o all’integrazione di quella ricevuta dal cedente, in cui il documento, integrato con i dati della sua registrazione, deve essere consegnato in dogana al fine di ottenere lo svincolo della garanzia prestata per l’introduzione dei beni nel deposito Iva importati in libera pratica. Quindi nella normalità dei casi, a fronte della già avvenuta documentazione delle cessioni, l’autofattura sopra cita- ta costituisce sostanzialmente un’integrazione del documento originario al fine di assolvere al debito d’imposta, non diver- samente da quanto accade, in generale, nelle ipotesi di reverse charge. La risposta dell’Agenzia ricorda che, tuttavia, in determinate ipotesi, non c’è corrispondenza tra valore del bene introdotto nel deposito e valore del bene estratto, in quanto quest’ultimo deve essere incrementato delle spese ivi soste- nute e ad esso riferibili. In tale evenienza il documento emesso al momento dell’estrazione assume una funzione ulteriore rispetto alla mera integrazione di altro precedente, in quanto strumentale ad individuare il (nuovo) valore del bene estratto e la corretta base imponibile. In questo caso l’autofattura deve seguire le regole generali ed essere, in assenza di eccezioni o divieti, elettronica tramite Sdi. Alla luce delle considerazioni svolte, deve concludersi che le autofatture emesse per l’estrazione dei beni da un deposito Iva possono, secondo la libera determinazione dei soggetti operanti, essere analogiche o elettroniche extra Sdi, con obbligo di fattura elettronica via Sdi nel solo caso in cui il bene, estratto dall’operatore italiano, durante la perma- nenza nel deposito sia stato oggetto di una prestazione di servizi, territorialmente rilevante in Italia, che ne ha modificato il valore. Normativa nazionale In primo piano lugl io/agosto 2019 Commercio estero Risposta n. 142 dell’Agenzia delle Entrate del 14 maggio 2019 Estrazione da deposito Iva RISPOSTA dell’Agenzia delle Entrate n. 142. Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 – Estrazione da depositi Iva. Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente: Quesito [Alfa] (di seguito istante), commerciante di accessori per autoveicoli, chiede se vi sia l’obbligo di emissione di fattu- ra elettronica in caso di estrazione da un deposito Iva di merci importate da un paese asiatico. Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente L’istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjUxMjg=