L'Informatore

Ambiente - Politiche energetiche 82 Ambiente giugno 2019 Sicurezza antincendio - Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici Dcprev registro ufficiale U 0015000 5/11/2018 Il progressivo aumento del numero di veicoli elettrici e delle infrastrutture di ricarica degli stessi rendono necessa- ria la valutazione del possibile rischio di incendio e/o esplosione connesso alle batterie utilizzate, a maggior ragione se installate nell’ambito di attività soggette al controllo dei vigili del fuoco (per esempio: autorimesse con numero di posti auto maggiore di 9). Esaminando i casi di incendi su veicoli elettrici, si è osservato come una delle principali criticità sia il re-innesco dell’incendio anche dopo diversi tentativi apparentemente riusciti di spegnimento. Le batterie agli ioni di litio dei veicoli elettrici sono fondamentalmente uguali a quelle di un comune smartphone, ciò che cambia è la quantità: in un’auto elettrica ce ne sono molte di più. Le batterie agli ioni di litio tendono ad esplodere quando si surriscaldano o quando vengono utilizzati il caricatore o l’intensità di corrente sbagliati. Per questi motivi, a dicembre 2018, il Ministero dell’Interno, dipartimento dei Vigili del fuoco, ha emanato la circola- re 5/11/2018, n. 2 – prot. n. 15000 che contiene le Linee guida relative all’installazione in sicurezza delle infrastrutture di ricarica dei veicoli. L’obiettivo del documento è di fornire tutte le indicazioni agli operatori impegnati nella progettazione delle infrastrutture e garantire lo sviluppo delle colonnine di ricarica in totale sicurezza. Anche le infrastrutture esistenti, realizzate prima dell’emanazione della circolare 05711/2018 n. 2, dovranno essere adeguate alle nuove prescrizioni delle Linee guida in commento. Non si esclude che eventuali nuove ricerche, soprattutto a seguito dell’attività sperimentale condotta sul comporta- mento delle batterie a ioni di litio sottoposte ad abuso termico, abuso elettrico ed urto, possano rendere opportuno la revi- sione delle Linee guida redatte in collaborazione di un apposito gruppo di lavoro, costituito da tecnici dei Vigili del fuoco, rappresentanti di aziende elettriche installatrici di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, rappresentanti delle case automobilistiche costruttrici di veicoli elettrici e/o ibridi (Cuna), rappresentanti del Comitato elettrico italiano (Cei), ricerca- tori e studiosi (Enea, università) e professionisti antincendio. Le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’Allegato I del Dpr n. 151 del 1° agosto 2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. Qualora l’installazione di un’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici avvenga in un’attività soggetta al controllo dei Vigili del fuoco, essa comporta una modifica da considerare come segue: 1. l’installazione di infrastrutture nuove realizzate secondo le indicazioni riportate nelle Linee guida allegate alla circolare 5/11/2018, n. 2 - prot. n. 15000, nonché l’installazione di infrastrutture poste in funzione prima della pubblicazione delle stesse Linee guida e realizzate secondo la regola dell’arte ed adeguate alle misure riportate nella sezione 5 delle Linee guida è considerata una modifica non rilevante ai fini della sicurezza antincendio e per essa si applicano le procedure di cui all’art. 4, comma 8, Dm 7 agosto 2012: tali procedure prevedono l’obbligo da parte del responsabile dell’attività dell’acquisizione immediata di tutta la documentazione atta a dimostrare la conformità dell’installazione stessa; la modi- fica dovrà successivamente essere documentata al Comando dei Vigili del fuoco competente in occasione del rinnovo periodico di conformità antincendio; 2. l’installazione di infrastrutture non realizzate secondo le indicazioni di cui al precedente punto 1, sono considerate, invece, modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, nel rispetto di quanto indicato dall’art. 4, comma 6, Dpr 1° agosto 2011, n. 151. Sicurezza sul lavoro

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