L'Informatore

Sindacale 14 Leggi decreti circolari giugno 2019 RAPPORTI DI LAVORO Rifinanziamento del trattamento di Cigs per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 6 del 3 aprile, ha comunicato il rifinanziamento per l’anno 2019 e l’estensione per l’anno 2020 della proroga del trattamento di Cigs per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà ai sensi dell’articolo 22-bis del Dlgs n. 148/2015. CIRCOLARE n. 6 del 3/4/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015, come modificato dall’articolo 26-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26. Precisazioni. L’articolo 26-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, introdotto con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 (pubblicata in Gu n. 75 del 29 marzo 2019) ha apportato all’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 le seguenti modificazioni: «a) al comma 1, le parole: “Per gli anni 2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2018, 2019 e 2020” e le parole: “entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni” sono sostituite dalle seguenti: “entro il limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2018, di 180 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020”; b) al comma 3, le parole: “All’onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “All’onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2018, a 180 milioni di euro per l’anno 2019 e a 50 milioni di euro per l’anno 2020”. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l’anno 2019 e a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle risorse indicate all’articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quello di cui all’alinea del medesimo comma 3». La nuova disposizione normativa, pertanto, estende anche per l’anno 2020 - nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate - la possibilità alle imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti pro- blematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la presenza della regione interessata, o delle regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni, di richiedere la proroga dell’intervento straordinario di inte- grazione salariale, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 2, sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi di cui all’articolo 22, comma 1, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 2, presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesi- mo limite temporale. Alle medesime condizioni e sempre nel limite delle risorse finanziarie indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, del citato Dlgs n. 148/2015, può essere concessa la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei mesi, qualora il piano di risanamento di cui all’articolo 21, comma 3, presenti inter- venti correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici mesi di cui all’articolo 22, comma 2. Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli arti- coli 4 e 22, commi 3 e 5 del citato Dlgs n. 148/2015, può essere concessa la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale già dichiarato nell’accordo di cui all’articolo 21, comma 5, e si realizzino le condizioni di cui al comma 2.

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