L'Informatore

Ambiente - Politiche energetiche 76 Sicurezza sul lavoro gennaio 2019 Verifiche periodiche impianti di terra - Dpr n. 462 del 22 ottobre 2001 Obbligo di verifica degli impianti In base alla legislazione vigente (Dpr 462/01), il datore di lavoro ha l’obbligo di richiedere la verifica dell’impianto di terra e dell’impianto di protezione dai fulmini (ove prescritto) in tutti i luoghi di lavoro od assimilati (soggetti al Dpr 547/55). Nei luoghi con pericolo di esplosione (Dm 22/12/58) va richiesta la verifica dell’intero impianto elettrico. La periodicità delle suddette verifiche (due o cinque anni) dipende dal tipo di impianto. La verifica periodica deve essere richiesta ogni due anni per: a)impianti di terra e dispositivi di protezione dai fulmini nei locali medici, luoghi a maggior rischio in caso di incendio e cantieri; b)impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione (Dm 22/12/58). La verifica deve essere richiesta ogni cinque anni negli altri casi. Soggetti abilitati alla verifica degli impianti In base al Dpr 462/01, le verifiche degli impianti possono essere effettuate (oltre che dalla Asl/Arpa, ove opera anco- ra) da organismi autorizzati dal Ministero delle Attività produttive. Il datore di lavoro è responsabile della scelta dell’organismo autorizzato e può andare incontro a responsabilità (culpa in eligendo – colpa nella scelta) nel caso in cui l’organismo scelto non risulti affidabile e/o competente. È di fondamentale importanza affidare la verifica a un organismo autorizzato che abbia specifica competenza in materia di impianti e che si avvalga, per l’attività di verifica, di specialisti del settore. Pertanto, non sono valide le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici. Nuovi impianti ed impianti esistenti L’obbligo della verifica si applica non solo ai nuovi impianti, ma anche a quelli esistenti. In particolare, gli impianti già denunciati devono essere sottoposti a verifica periodica se sono trascorsi più di due/cin- que anni dalla denuncia, dalla entrata in servizio o dalla data dell’ultima verifica effettuata. Controlli Di fronte ad un controllo delle autorità di pubblica vigilanza (Arpa, Inail, Ats/Spresal, Nas, Ispettorato del lavoro, ecc.), il datore di lavoro è tenuto a dimostrare che è stata effettuata la verifica periodica, esibendo il relativo verbale o quanto meno la lettera di richiesta. Responsabilità per il datore di lavoro Le conseguenze per il datore di lavoro in caso di mancata verifica sono: • sanzioni penali, a seguito di controllo da parte delle autorità di pubblica vigilanza; • responsabilità penali e civili se avviene un infortunio sull’impianto, in seguito alla mancata verifica. A seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 81/08 sono state modificate le sanzioni, qui di seguito illustrate, applicabili per l’omessa effettuazione delle suddette verifiche degli impianti Violazione Non è stata eseguita la verifica dell’impianto di terra o di protezione dai fulmini (Dpr 462/01) Non è stata eseguita la verifica dell’impianto elettrico nei luoghi con pericolo di esplosione (Dpr 462/01) Sanzione Non è stata eseguita la verifica Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.116,82 € a 5.360,76 € Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.792,06 € a 7.147,67 € Articolo violato Art. 80, comma 3 Art. 64, comma 1, lett. e Art. 296, comma 1 Articolo che prevede la sanzione Art. 87, comma 3, lett. d Art. 68, comma 1, lett. b Art. 297, comma 2

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