L'Informatore

Ambiente - Politiche energetiche 74 Sicurezza sul lavoro gennaio 2019 Bollette gas - Prescrizione ridotta - Delibera n. 569 dell’Arera del 13 novembre 2018 L’Arera (l’Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente) ha pubblicato sul proprio sito la delibera n. 569/2018/R/ com del 13 novembre 2018, recante: “Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fat- turazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”. “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l’operatore del tra- sporto e con gli altri soggetti della filiera” (art. 1, co. 4, L n. 205/2017 - legge di bilancio 2018). La delibera in esame approva interventi per il rafforzamento delle tutele in caso di fatturazione contenente importi relativi a consumi risalenti a più di due anni con riferimento alle misure sopra illustrate introdotte dalla citata legge di bilancio 2018. In particolare, identifica il perimetro soggettivo nei cui confronti si applicano gli interventi di rafforzamento delle tutele, definisce gli obblighi informativi da parte dei venditori e le forme di presentazione e gestione di eventuali reclami dei clienti finali. Al fine di una maggiore trasparenza sugli importi prescrittibili e per rendere più facile al cliente esercitare il proprio diritto, i venditori saranno tenuti a emettere una fattura separata contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di 2 anni. In alternativa tali importi dovranno essere evidenziati in maniera chiara e comprensibile nella fattura conte- nente anche gli importi per consumi più recenti di 2 anni. In ogni caso, i venditori sono tenuti ad informare il cliente della pos- sibilità di eccepire gli importi prescrittibili ed a fornire un formato che faciliti la comunicazione della sua volontà di non pagare. Con riferimento alle fatture per forniture di gas prima del 1° gennaio 2019, con scadenza successiva a tale data, per importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, il venditore è tenuto a informare il cliente, contestualmente all’emissione della fattura e comunque almeno 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento, utilizzando uno o più canali di comunicazione idonei a garantire completezza e trasparenza, della possibilità di eccepire la prescrizione, mediante un avviso testuale riportato al punto 3 della delibera in esame: “La fattura [specificare numero fattura] contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che potrebbero non essere pagati qualora la responsabilità del ritardo di fatturazione di tali importi non sia a Lei attribuibile, in applicazione della legge di bilancio 2018 (legge n. 205/17). La invitiamo a comunicare tempestivamente la sua volontà di non pagare tali impor- ti ai recapiti di seguito riportati [specificare i recapiti]”. Dal 2019 il venditore di luce e gas dovrà, quindi, emettere una fattura contenente esclusivamente gli importi oggetto di prescrizione oppure darne separata e chiara evidenza all'interno di una fattura di periodo o di chiusura. In entrambi i casi, dovrà informare il cliente della possibilità di non pagare l'ammontare di tali importi mediante una pagina iniziale aggiuntiva contenente un format (disponibile anche sul proprio sito e presso eventuali sportelli fisici) di pronto utilizzo per eccepire la prescrizione, nonché indicare un recapito postale o fax e una mail a cui inviare tale comunicazione. Inoltre, gli importi oggetto di prescrizione dovranno essere automaticamente esclusi dai pagamenti nel caso fosse stata scelta la domiciliazione bancaria/postale o su carta di credito come modalità di addebito. Nel caso di presunta respon- sabilità del ritardo di fatturazione di consumi risalenti a più di due anni attribuibile al cliente, invece, il venditore dovrà indicare nella bolletta l'ammontare degli importi relativi a tali consumi - che devono essere pagati -, nonché i motivi della presunta responsabilità del cliente e le modalità per inviare un eventuale reclamo al venditore. Qualora il venditore rinunciasse auto- nomamente ai crediti prescrittibili, dovrà unicamente fornirne adeguata informativa al cliente. La delibera in esame conferma l’applicazione della suddetta nuova disciplina anche nel caso delle utenze non dome- stiche. Restano esclusi i clienti “multisito”, qualora almeno un punto non abbia consumi annui inferiori a 200.000 Smc e le amministrazioni pubbliche. Politiche energetiche

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