L'Informatore

Legale Leggi e provvedimenti apr i le 2019 93 - la sospensione del decorso del termine di prescrizione, una volta emessa la sentenza di primo grado o del decreto di con- danna sino a che la sentenza non diventi esecutiva o il decreto di condanne irrevocabile; - l’entrata in vigore della riforma della prescrizione per il 1° gennaio 2020. Per quanto riguarda le modifiche al Codice di procedura penale è prevista: • l’introduzione della misura cautelare consistente nel divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 289 bis cpp). Con il relativo provvedimento, il giudice interdice temporaneamente all’imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; • viene inserita una modifica in materia di patteggiamento (art. 444 cpp, comma 3 bis) prevedendo, per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, che la parte che formula la richiesta possa subordinarne l’efficacia all’esenzione dalle pene accessorie oppure all’estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. Per quanto riguarda le modifiche al Codice civile viene prevista: • l’eliminazione della procedibilità a querela della persona offesa per i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzio- ne tra privati che divengono, dunque, perseguibili d’ufficio (articoli 2635, comma 5, e 2635 bis, comma 3 cc). Per quanto riguarda le operazioni sotto copertura (art. 1, comma 8), i reati contro la Pa sono inseriti nell’elenco dei reati per i quali gli ufficiali di Pg non sono punibili se, nel corso di tali operazioni, abbiano commesso reati al solo fine di acqui- sire elementi utili a provare il disegno criminoso. In merito alle modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (legge 231/2001), la legge in commento prevede: • un aumento della durata delle sanzioni interdittive che possono essere applicate agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica amministrativamente responsabili di una serie di reati contro la Pa per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni (se il reato è commesso da persone che rivestono fun- zioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo) e per una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 anni (se il reato è commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei sog- getti di cui sopra). Tuttavia, se prima della sentenza di primo grado, l’ente si è efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il seque- stro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni; • l’applicazione della sanzione pecuniaria fino a 200 quote anche in relazione alla commissione dei delitti di istigazione alla corruzione (art. 322 Cp) e traffico di influenze illecite (art. 346-bis Cp). Trasparenza e controllo dei partiti politici e delle fondazioni (articoli 1, comma 11 e seguenti) La legge in commento reca anche disposizioni in materia di trasparenza e controllo dei contributi che i partiti e i movi- menti politici, le liste ed i candidati alla carica di sindaco ricevono. In particolare, è stabilito che con l’elargizione di contributi in denaro complessivamente superiori nell’anno a 500 € per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno dello stesso valore per soggetto erogatore, a partiti o movimenti politici, nonché alle liste e candidati alla carica di sindaco che partecipino alle elezioni amministrative nei comuni con più di 15.000 abitanti, si intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei predetti soggetti erogatori. In caso di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati, è fatto divieto ai partiti o movi- menti politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito. I suddetti contributi dovranno essere obbligatoriamente annotati, entro il mese solare successivo a quello di percezio- ne, in un apposito registro in cui dovranno essere indicati: l’identità dell’erogante, l’entità del contributo o valore della presta- zione o di altra forma di sostegno, e la data dell’erogazione. I medesimi dati dovranno risultare nel rendiconto di esercizio ed essere pubblicati sul sito internet del partito o movi- mento politico o lista o candidato per almeno cinque anni.

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