L'Informatore

63 Ambiente Ambiente - Politiche energetiche apr i le 2019 Soppressione del Sistri - Stato dell’arte degli adempimenti Previsione di un Registro elettronico nazionale È in vigore dal 13 febbraio 2018 la legge 11/02/2019, n. 12 (di conversione del Dl 135/2018), che ha definitivamente decretato a partire dal 1° gennaio 2019 la fine del sistema di tracciabilità dei rifiuti, Sistri. Non sono quindi più dovuti i contri- buti annuali. Di seguito, facendo riferimento ai passaggi fondamentali dell’abolizione del Sistri, diamo uno sguardo allo stato dell’arte. Gli obblighi attualmente in vigore La cancellazione del sistema è avvenuta attraverso l’abrogazione delle norme che avevano introdotto e poi modifica- to l’ambito di operatività del Sistri; in particolare, attraverso l’abrogazione dell’art. 16, Dlgs 205/2010, che aveva modificato, ai fini dell’introduzione del Sistri, gli articoli 189, 190, 193 del Dlgs 205/2006, contenenti la disciplina sulla tracciabilità dei rifiuti (Dichiarazione annuale al Catasto dei rifiuti – Mud -, tenuta dei registri di carico e scarico, compilazione dei formulari identifi- cativi dei rifiuti - Fir). Questi articoli non entrarono mai in vigore nel nuovo testo modificato (essendo l’applicabilità dell’art. 16 condizionata alla piena operatività del Sistri, che non c’è mai stata); e oggi, abolito il Sistri, essi restano applicabili nel testo previgente le citate modifiche. La legge 12/2019 ribadisce infatti, al comma 3-ter dell’art. 6, che dal 1° gennaio 2019 la tracciabilità continuerà ad essere garantita “effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205”. Lo stesso vale con riguardo all’art. 258, in tema di sanzioni (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), applicabile nella formu- lazione previgente alle modifiche. In particolare, con riguardo ai Fir, ai sensi dell’art. 194-bis, comma 3, “è consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti (…), anche mediante posta elettronica certificata”. Questi, in sostanza, gli adempimenti in vigore dal 1° gennaio 2019 richiesti per la tracciabilità dei rifiuti. Eliminazione dei dispositivi Usb e Black box Ci si chiede che fine debbano fare i dispositivi Sistri: posto che gli operatori avrebbero dovuto provvedere alla dismis- sione delle chiavette Usb e alla disinstallazione delle Black box seguendo le procedure indicate dal sistema prima dell’esau- rimento della sua operatività, il Ministero dell’Ambiente tuttavia non ha fornito al riguardo le indicazioni che sarebbero state opportune, dato che trattasi di apparecchiature concesse in comodato d’uso, e che l’Albo nazionale gestori ambientali ha sospeso il rilascio dei voucher sulla base dei quali l’elettrauto era autorizzato a disinstallare le Black box. Qualora disponibili, verranno forniti gli aggiornamenti del caso. Il Registro elettronico nazionale – Soggetti obbligati Il comma 3, art. 6 della legge 12/2019 in commento stabilisce che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente”, al quale sono tenuti ad iscriversi (entro il termine stabilito in un futuro decreto ministeriale) i seguenti soggetti: • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti (in pratica, tutti i gestori di impianti); • i produttori di rifiuti pericolosi (attenzione: la norma non fa espresso riferimento ad “enti e imprese”: l’applicabilità potrebbe pertanto essere estesa ai liberi professionisti, che invece prima, nella norma del Sistri, erano esclusi); • enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale (manca un riferimento espresso ai soli rifiuti speciali); • imprese ed enti che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi; • i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

RkJQdWJsaXNoZXIy MjUxMjg=