L'Informatore

15 Leggi decreti circolari Sindacale apr i le 2019 IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE Spese di parcheggio per trasferte e trattamento fiscale L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 5 del 31 gennaio 2019, relativamente al trattamento fiscale dei rimborsi delle spese di parcheggio sostenute dal dipendente in trasferta precisa che tali somme sono tassate o escluse, entro certi limiti, dalla formazione del reddito di lavoro dipendente in base al sistema di rimborso forfettario, misto o analitico, scelto dal datore di lavoro. I tre differenti sistemi sono: - sistema forfetario: erogazione di un’indennità giornaliera al dipendente, determinata in via forfettaria, diretta a rimborsa- re le spese sostenute nel corso della trasferta. L’indennità è esclusa dall’imponibile fino all’importo di 46,48 euro al gior- no, elevate a 77,47 euro per le trasferte all’estero; - sistema misto: esenzione ridotta di 1/3 o 2/3 dell’indennità di trasferta e delle spese di viaggio e trasporto in caso di rim- borso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente - sistema analitico (o a piè di lista): non imponibilità del rimborso analitico delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto ed esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dei rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione delle trasferte o missioni, fino all’importo massimo gior- naliero di 15,49 euro, elevati a 25,82 euro per le trasferte all’estero. Conseguentemente, il rimborso delle spese di parcheggio sarà: • assoggettabile interamente a tassazione laddove il datore di lavoro abbia adottato i sistemi forfettario o misto; • escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, fino all’importo massimo di 15,49 euro giornalieri o 25,82 per le trasferte all’estero, in quanto rientranti nella voce “altre spese” anche non documentabili, nei casi di rimborso analitico. RISPOSTA n. 5 dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2019. Trattamento fiscale dei rimborsi spese di parcheggio sostenute dai dipendenti durante le trasferte al di fuori del territorio comunale – articolo 51 comma 1 e 5 Tuir. Con richiesta di consulenza giuridica, concernente l’interpretazione dell’articolo 51 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è stato esposto il seguente Quesito L’Associazione Alfa chiede di conoscere l’avviso della scrivente in ordine ad una questione interpretativa afferente il trattamento fiscale applicato da alcune società – in qualità di sostituti d’imposta – ai rimborsi spese relativi ai parcheggi effettuati dai dipendenti (iscritti ad Alfa) durante le trasferte al di fuori del territorio comunale, ai sensi dell’articolo 51 comma 5 del Tuir. Rappresenta che in occasione di trasferte al di fuori del territorio comunale, il dipendente iscritto sostiene spese, anche di notevole entità, relative al parcheggio dell’autovettura utilizzata ai fini di servizio, sia nei casi in cui il veicolo è di sua proprietà, sia nei casi in cui esso sia noleggiato in leasing dall’azienda e concesso in uso al dipendente, nelle tre casistiche che l’istante riporta in un prospetto e che qui si riassumono: Caso 1 - Tipologia auto: privata - Proprietà veicolo: dipendente - Utilizzo veicolo: attività lavorativa e privata - Quota a carico del dipendente: no - Rimborso spese chilometriche: sì, per l’attività lavorativa - Carta carburante: non prevista

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