L'Informatore

Ambiente - Politiche energetiche 84 Ambiente set tembre 2018 Nello specifico, a norma del predetto art. 70, coloro che occupano o detengono aree o locali soggetti a tassazione, siti nel territorio comunale, devono presentare, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, una denuncia unica, che avrà effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. Da ciò derivando che l’utente dovrà provvedere a nuova denuncia (soltanto) in caso di “variazione relativa ai predetti locali ed aree, nonché alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influi- sca sull’applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia”. In virtù di tale premessa normativa, il supremo Collegio ha accolto il ricorso del contribuente, confermando l’assenza di un suo obbligo di denunciare ogni anno l’inidoneità dei locali alla produzione di rifiuti, e la conseguente esclusione dall’ap- plicazione della tassa (nella fattispecie si trattava della Tia - tariffa di igiene ambientale - ma il concetto vale anche per la Tari - tassa rifiuti - in vigore dal 2014). Il ricorso del contribuente è stato accolto anche sotto l’ulteriore profilo in base al quale l’esclusione dalla tassa rifiuti si era potuta dedurre dal fatto che i locali non erano occupati. La Corte di cassazione si è infatti uniformata alle statuizioni del giu- dice di merito che, nel ritenere fondato l’elemento della mancata occupazione dei locali, aveva dato rilievo alla prova, fornita dal contribuente, che i locali erano privi di servizi essenziali (e quindi oggettivamente inutilizzabili e, di fatto, non utilizzati). Il Ministero dell’Ambiente emana le Linee Guida per definire l’ambito di applicazione aperto (open scope) del Dlgs 49/2014 in materia di Raee A maggio scorso il Ministero dell’Ambiente ha presentato le Linee guida in tema di “campo di applicazione aperto” della disciplina Raee contenuta nel Dlgs 49/2014, volte ad individuare quando un’apparecchiatura elettrica ed elettronica (Aee) rientri nel nuovo ambito di applicazione, in vigore dal prossimo 15 agosto. Come illustrato in precedenza (cfr Informatore luglio-agosto 2018), dalle dieci categorie di cui all’Allegato I del Dlgs 49/2014 si passerà alle sei dell’Allegato III, alcune delle quali basate esclusivamente su criteri dimensionali, con conseguen- te aumento del numero di Aee che potranno rientrare nell’ambito di applicazione del decreto in parola: in sostanza, hanno affermato i tecnici del Ministero nell’intento di rassicurare gli operatori, questa è la modifica essenziale, per cui tutto sarà più facile, anche considerando che nessun cambiamento è apportato alla definizione di Aee, che resta immutata. In realtà, la situazione merita di essere approfondita, giacché quello che viene a cambiare è l’approccio alla disciplina Raee. Fino ad oggi, infatti, se una Aee non poteva essere inquadrata in una delle “vecchie” dieci categorie, rimaneva esclu- sa dalla disciplina Raee; dal prossimo 15 agosto accadrà, invece, che tutte le Aee dovranno rientrare in una delle “nuove” sei categorie, rimanendone fuori solo le apparecchiature oggetto di specifica esclusione. Si tratterà pertanto di affrontare alcune situazioni tuttora prive di univoca definizione: in sostanza, individuati i criteri di esclusione, occorrerà capire a quali singoli prodotti essi si applicano, in modo da poter distinguere i “componenti” dai prodotti finiti, dato che la disciplina Raee riguarda soltanto i prodotti: ad esempio, un motore elettrico (di una poltrona reclinabile, di un cancello, etc.) è un componente di altri prodotti oppure è un prodotto finito? E che cosa è, esattamente, un componente che ha “funzione indipendente” (e che rientrerebbe nella disciplina Raee)? Per i casi concreti non facilmente classificabili, un aiuto alle aziende viene offerto dal Comitato di vigilanza e controllo, dal quale sarà possibile ottenere (fornendo adeguata documentazione tecnica) indicazioni circa la inclusione o meno di determinate apparecchiature nella normativa Raee. Nel dubbio, quindi, meglio interpellare il Comitato: la mancata osservanza degli obblighi previsti dalla normativa Raee (ad esempio: immissione sul mercato di Aee senza previa iscrizione alla Camera di commercio, o senza previa iscrizione al Registro nazionale previsto dalla normativa, mancata adesione a un sistema collettivo per la raccolta e il recupero dei Raee, etc.) comporta l’applicabilità di rilevanti sanzioni amministrative pecuniarie.

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