L'Informatore

Sindacale / Sicurezza sul lavoro 36 Leggi decreti circolari set tembre 2018 Commercio Turismo Servizi Professioni n. 299 - settembre 2018 anno LIX Organo d’informazione e documentazione di Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza DIRETTORE RESPONSABILE Marco Barbieri REDAZIONE Federico Sozzani Corso Venezia 47/49 20121 Milano PROPRIETA’ Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza EDITRICE Promo.Ter Unione sede e amministrazione Corso Venezia 47/49 20121 Milano PER LA PUBBLICITA’ marketing@unione.milano.it Tel. 02 7750 372 AUTORIZZAZIONE Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957 Una copia euro 0,568 l’Informatore – pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di teso- reria con mandato di pagamento; – emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. In considerazione del tenore letterale e della ratio della norma si deve ritenere che la violazione in oggetto risulti inte- grata: a) quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore; b) nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso; circostanze che evidenziano uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa ratio della disposizione. Del resto, la finalità antielusiva della norma risulta avvalorata anche dalla previsione dell’ultimo periodo del comma 912 a mente del quale la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retri- buzione. Ne consegue che, ai fini della contestazione si ritiene sia necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex lege ma che lo stesso sia andato a buon fine. Ciò premesso, con riferimento alla contestazione dell’illecito al trasgressore, trovano applicazione, le disposizioni di cui alla L n. 689/1981 e al Dlgs n. 124/2004 ad eccezione del potere di diffida di cui al comma 2 dell’art. 13 del Dlgs n. 124/2004 trattandosi di illecito non materialmente sanabile. Ne consegue che la sanzione sarà determinata nella misura ridotta di cui all’art. 16 della L n. 689/1981 e, in caso di mancato versamento delle somme sul cod. tributo 741T, l’autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell’art. 17 della L n. 689/1981, è da individuare nell’Ispettorato territoriale del lavoro. Va, infine, ricordato che avverso il verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza di cui all’art. 13, comma 7, del Dlgs n. 124/2004 è possibile presentare ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell’I- spettorato nazionale del lavoro ai sensi dell’art. 16 del Dlgs n. 124/2004 entro trenta giorni dalla sua notifica. Entro il medesi- mo termine è altresì possibile presentare scritti difensivi all’autorità che riceve il rapporto ai sensi dell’art. 18 della L n. 689/1981. In proposito, si rinvia alla circolare n. 4 del 29 dicembre 2016 nel cui contesto sono state riportate le avvertenze da inserire in calce ai verbali di accertamento adottati dal personale di codesti comandi.

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