L'Informatore

Sindacale / Sicurezza sul lavoro 16 Leggi decreti circolari set tembre 2018 Con specifico riferimento alla documentazione concernente le spese ammissibili, infine, viene richiesta la conservazione dei “registri nominativi di svolgimento delle attività formative firmati congiuntamente dal discente e dal docente riportanti per cia- scun giorno le ore impiegate nelle attività di formazione ammissibili”. I successivi commi 4 e 5 dell’articolo in rassegna riguardano gli obblighi dichiarativi e il trattamento fiscale del credito d’imposta e ricalcano in sostanza quanto già previsto dal comma 50 della norma primaria. Articolo 7 (Controlli) L’articolo 7 del decreto in commento disciplina le attività di controllo in ordine alla corretta fruizione del credito d’impo- sta, individuando nell’Agenzia delle Entrate l’ente preposto a tale attività. In particolare, al comma 1 dell’articolo in commento viene previsto che gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di accertamento verifichino, sulla base della documentazione esibita dall’impresa beneficiaria, la sussi- stenza delle condizioni soggettive di accesso al beneficio, il rispetto dei vincoli europei, la conformità delle attività di forma- zione svolte a quelle considerate ammissibili dalla disciplina, l’effettività delle spese sostenute e ogni altro elemento rilevante ai fini della corretta applicazione del beneficio. Peraltro, il comma 2 dell’articolo in esame prevede che nel caso in cui si accerti l’indebita fruizione del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste o a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell’impresa beneficiaria. Infine, il comma 3 dell’articolo in oggetto prevede la possibilità per gli uffici dell’Agenzia delle Entrate di acquisire, qualora nel corso delle attività di verifica si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività di formazione o di altri elementi, il parere del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Articolo 8 (Cumulo) L’articolo 8 dispone in materia di cumulo. In particolare, viene riconosciuta la cumulabilità del credito d’imposta per le spese di formazione con altre misure di aiuto di Stato concernenti le stesse spese ammissibili, operandosi, pertanto, rinvio ai limiti e alle condizioni previste dal più volte richiamato regolamento (Ue) n. 651/2014. Articolo 9 (Disposizioni finanziarie e monitoraggio) L’articolo 9 prevede che il Ministero dell’Economia e delle Finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta in esame, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il comma 2 dispone che le risorse autorizzate dall’articolo 1, comma 56, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 siano trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 ai fini della regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24. Infine, il comma 3 dispone che il monitoraggio avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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