L'Informatore

155 Normativa comunitaria set tembre 2018 Commercio estero considerando quanto segue: (1) In conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 della Commissione ( 2 ) , la Commissione doveva informare per iscritto, non oltre il 18 maggio 2018, il Consiglio per gli scambi di merci dell’Omc che, salvo sua disapprovazione, l’Unione europea avrebbe sospeso l’applicazione agli scambi con gli Stati Uniti d’America (di seguito «Stati Uniti») delle concessioni tariffarie di cui all’accordo Gatt del 1994 per quanto riguarda i prodotti elencati nell’allegato I e nell’al- legato II del regolamento, in modo da consentire l’applicazione di dazi doganali supplementari sulle importazioni di tali prodotti originari degli Stati Uniti. (2) Il 18 maggio 2018 la Commissione ha presentato la suddetta comunicazione scritta e il Consiglio per gli scambi di merci dell’Omc non ha disapprovato la misura entro il termine di 30 giorni. L’Unione ha quindi sospeso, in seno all’Omc, l’applicazione delle concessioni tariffarie agli scambi con gli Stati Uniti, a norma del Gatt 1994, per quanto concerne i suddetti prodotti. (3) L’8 marzo 2018 gli Stati Uniti hanno adottato misure di salvaguardia sotto forma di aumento delle tariffe doganali sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio e di alluminio, con effetto a decorrere dal 23 marzo 2018 e con durata illimitata. Dopo due proroghe della data di applicazione effettiva dell’aumento delle tariffe per l’Unione europea, tale aumento ha preso effetto per l’Unione il 1o giugno 2018 con durata illimitata. (4) Di conseguenza, conformemente all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (Ue) 2018/724, la Commissione dovreb- be imporre dazi doganali supplementari sui prodotti elencati nell’allegato I e nell’allegato II, come indicato nei conside- rando 6 e da 12 a 15 del medesimo regolamento, secondo le modalità di cui ai considerando 7 e da 16 a 19 di detto regolamento e nel rispetto dei termini prescritti di cui al considerando 5 di detto regolamento, in modo che: a) i dazi supplementari ad valorem del 10% e del 25% sulle importazioni dei prodotti elencati nell’allegato I si applichino dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le misure di salvaguardia ai prodotti provenienti dall’Unione; b) i dazi supplementari ad valorem del 10%, 25%, 35% e 50% sulle importazioni dei prodotti elencati nell’allegato II si applichino a partire dal 1o giugno 2021 o, se precedente, dalla data in cui l’organo di risoluzione delle controversie dell’Omc adotta la decisione, o tale decisione gli viene notificata, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell’accordo Omc. I dazi di cui sopra restano in vigore finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le suddette misure all’Unione. (5) A causa di un errore materiale, è opportuno modificare il regolamento (Ue) 2018/724. L’errore riguarda il dazio supple- mentare massimo per il codice NC 9504 40 00 nell’allegato I, che dovrebbe essere del 10% anziché del 25%. È opportuno modificare di conseguenza anche il considerando 12, l’articolo 2, lettera a) e l’allegato I di detto regolamen- to. I prodotti e il livello dei dazi supplementari che figurano nell’allegato I e nell’allegato II sono identici nel regolamento di esecuzione (Ue) 2018/724, come modificato, e nel presente regolamento. (6) Il presente regolamento non pregiudica la questione della conformità delle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti alle disposizioni pertinenti dell’accordo Omc. (7) La Commissione può modificare il presente regolamento, se lo ritiene opportuno, per tener conto di qualsiasi variazio- ne o modifica delle misure di salvaguardia degli Stati Uniti, anche attraverso l’esclusione di prodotti o di imprese. (8) L’articolo 4 del regolamento di esecuzione (Ue) 2018/724 prevede che non si applichi un dazio supplementare ai pro- dotti elencati negli allegati di detto regolamento per i quali è stata rilasciata, prima della data di entrata in vigore del regolamento medesimo, una licenza d’importazione che comporti un’esenzione o una riduzione del dazio. Il regola- mento prevede inoltre che non si applichi un dazio supplementare ai prodotti elencati negli allegati del medesimo regolamento per i quali gli importatori possano dimostrare che l’esportazione dagli Stati Uniti nell’Unione è avvenuta prima della data di applicazione del dazio supplementare. (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sugli ostacoli agli scambi, istituito dal regolamento (U3) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , ha adottato il seguente regolamento Articolo 1 L’Unione applica dazi doganali supplementari sulle importazioni nell’Unione dei prodotti elencati nell’allegato I e nell’allegato II del presente regolamento, originari degli Stati Uniti d’America (di seguito «Stati Uniti»).

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