L'Informatore

Tributario 132 Imposte dirette e indirette set tembre 2018 Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto - Modalità di emissione di fattura - Risposta dell’Agenzia delle Entrate a una richiesta di consulenza giuridica (n. 954-66/2017) Sintesi In materia di servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che alla sommini- strazione di alimenti e bevande presso la mensa aziendale si applica l’aliquota agevolata del 4 per cento. Nel rapporto tra la società emittente e la mensa aziendale o interaziendale che accetta i buoni pasto si applica l’ali- quota del 10 per cento. Con la risposta alla richiesta di consulenza n. 954-66/2017, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle corrette modalità di fatturazione, nel caso di servizio sostitutivo di mensa, tramite buoni pasto. L’Agenzia delle Entrate analizza separatamente i due diversi rapporti contrattuali che si instaurano con il servizio sostitutivo di mensa aziendale, attraverso l’erogazione dei buoni pasto: 1. il rapporto che si instaura tra la società emittente i buoni pasto ed il datore di lavoro; 2. il rapporto che si instaura tra la società emittente e la mensa aziendale od interaziendale che accetta i buoni pasto. Rapporto tra la società emittente i buoni pasto e il datore di lavoro Alla somministrazione di alimenti e bevande presso la mensa aziendale si applica l’aliquota agevolata del 4 per cento, ricorrendo i presupposti previsti dal n. 37 della tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972. Tale aliquota deve ritenersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreché siano commesse da datori di lavoro. L’aliquota Iva del 4% trova, però, applicazione solo se l’attività di somministrazione ai dipendenti sia realizzata nel locale “mensa aziendale”; con tale locuzione deve intendersi quelle mense la cui gestione è data in appalto ad un’impresa specializzata ovvero effettuata direttamente dall’azienda, indipendentemente dal luogo in cui è situata la mensa, sempreché l’appaltatore assuma l’obbligo di fornire la prestazione esclusivamente ai dipendenti del soggetto appaltante (risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 35 del 28 marzo 2001 e n. 202 del 20 giugno 2002). La base imponibile da assoggettare ad Iva, con l’aliquota ridotta del 4 per cento, sempre secondo l’Agenzia, è costi- tuita dal prezzo convenuto tra le parti, non rilevando la circostanza che tale prezzo sia pari, inferiore o superiore al valore facciale indicato nel buono pasto. Rapporto tra la società emittente e la mensa aziendale o interaziendale che accetta i buoni pasto Nel rapporto tra la società emittente e la mensa aziendale od interaziendale che accetta i buoni pasto la misura dell’aliquota applicabile sarà del 10 per cento (n. 121 della tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/1972 e risoluzioni dell’A- genzia delle Entrate 17 maggio 2005, n. 63 e 3 aprile 1996, n. 49). Poiché, di regola, a titolo di corrispettivo, le società di emissione dei buoni pasto applicano una percentuale di “sconto incondizionato” (sconto/convenzione tra società di somministrazione pasti e società di gestione dei ticket), sul valore nomina- le dei buoni pasto, la base imponibile dovrà essere determinata applicando la percentuale di sconto convenuta al valore fac- ciale del buono pasto e scorporando, quindi, dall’importo ottenuto, al netto dello sconto, l’imposta in esso compresa, all’ali- quota Iva del 10 per cento, mediante l’applicazione delle percentuali di scorporo dell’Iva (art. 27, co. 4, Dpr n. 633/1972 e risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 49 del 3 aprile 1996).

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