L'Informatore

204 In primo piano ot tobre 2018 Commercio estero NOTA prot. 70339 dell’Agenzia delle Dogane del 16 luglio 2018. Origine non preferenziale. Art. 59-60 del reg. (Ue) n.952/2013, articoli 31/36 del reg. delegato (Ue) n.2446/2015. Linee guida. Sono stati posti alla scrivente alcuni quesiti relativi ai criteri di applicazione delle regole previste dal Codice doga- nale dell’Unione (reg. Ue 952/2013 - Cdu) e dalle relative disposizioni integrative (regolamento delegato Ue 2446/2015 - Rd) per la determinazione dell’origine non preferenziale delle merci. In proposito, in considerazione del richiamato quadro normativo nonché delle indicazioni generali elaborate in sede unionale dai competenti servizi Taxud della Commissione europea e dei chiarimenti avuti dai competenti organi consultivi unionali, a fronte di specifici quesiti, si forniscono le seguenti indicazioni applicative per la corretta e uniforme interpretazione, da parte delle strutture territoriali, delle norme in materia di origine non preferenziale. Premessa I principi e le disposizioni generali per l’attribuzione dell’origine non preferenziale sono definiti dall’art. 60 del Cdu. Per la concreta individuazione dei parametri e dei criteri stabiliti ai par. 1 (merci interamente ottenute in un unico paese o territorio) e 2 (merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori) di tale disposizione è necessario pren- dere in considerazione le disposizioni integrative recate dagli artt. 31 e segg. del Rd in virtù dell’esercizio della delega conferita ex art. 290 Tfue alla Commissione con l’art. 62 Cdu. In particolare, l’art. 31 Rd determina le condizioni in presenza delle quali le merci si considerano originarie di un determinato paese o territorio perché l’intero processo produttivo/economico è ivi svolto (cosiddetti prodotti primari nello stato naturale – cresciuti o estratti - o derivati da prodotti integralmente originari del paese di riferimento). Gli artt. 32, 33 e 34 Rd forniscono, invece, i criteri in presenza dei quali merci ottenute dalla lavorazione/trasforma- zione di prodotti provenienti da più paesi o territori sono considerate originarie ai sensi dell’art. 60, par. 2, Cdu e, cioè, quando nel paese di riferimento si verificano tutte le seguenti condizioni: 1) elementi di natura oggettiva: a) ultima trasformazione o lavorazione sostanziale il cui risultato è la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappre- senta una fase importante della fabbricazione (art 32 Rd ed allegato 22-01 al Rd); ( 1 ) b) processo economicamente giustificato che non può avere come scopo l’elusione delle misure unionali, di politica commerciale o altre, richiamate dall’art. 59 Cdu, al solo fine di assicurare ai prodotti ottenuti un regime più favorevo- le di quello spettante (art. 33 Rd); ( 2 ) c) assenza delle operazioni minime analiticamente indicate dalla norma, che se riscontrate, comportano l’esclusione iuris ed de iure della sussistenza dei due requisiti sopra indicati (art. 34 Rd). 2) Elemento di natura soggettiva: d) operazioni effettuate presso un’impresa attrezzata allo scopo (art. 60 Cdu). Gli artt. 35 e 36 Rd, infine, dettano disposizioni di dettaglio in tema di accessori, ricambi, utensili, elementi neutri ed imballaggio. Attribuzione dell’origine non preferenziale Si focalizza l’attenzione sull’analisi delle disposizioni che regolano l’attribuzione dell’origine non preferenziale a merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi/territori, non avendo riscontrato particolari difficoltà operative relativamente alla situazione disciplinata dall’art. 60, par. 1, Cdu/31 Rd (merci interamente ottenute in un paese o territo- rio). • Ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata il cui risultato è la fabbricazione di un pro- dotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione. Per valutare concretamente la sussistenza di tali condizioni occorre in primo luogo verificare, in base alle disposi- zioni degli artt. 32 e 33 Rd, se il prodotto di riferimento sia contemplato o meno tra quelli ricompresi nell’allegato 22-01 al Rd. ( 3 )

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