L'Informatore

ot tobre 2018 Il contratto collettivo territoriale consente alle imprese associate a Confcommercio Milano e che rispettino integral- mente il Ccnl del Terziario di poter beneficiare di un credito di imposta per le spese relative al solo costo aziendale del perso- nale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione, negli ambiti richiamati dal Piano nazionale industria (ora Impresa 4.0), introdotto dalla legge di bilancio 2018. Le imprese, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, possono applicare il contratto collettivo territoria- le nelle unità produttive ove non siano costituite rappresentanze sindacali aziendali - Rsa e/o di rappresentanze sindacali unitarie - Rsu. L’attività formativa utile ai fini del riconoscimento del credito di imposta è quella erogata successivamente all’adesione al contratto collettivo territoriale. Il contratto collettivo territoriale prevede anche la possibilità di fruire di un finanziamento straordinario per la formazio- ne da parte di Ebiter Milano, per favorire l’acquisizione o il consolidamento delle competenze rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale da parte dei lavoratori rivolto alle imprese del Terziario che siano in regola con il versamento dei contri- buti all’ente bilaterale e che abbiano previsto tali attività di formazione attraverso: - l’adesione al contratto collettivo territoriale; - attraverso la sottoscrizione di uno specifico contratto collettivo aziendale con le Rsa/Rsu. Il contratto collettivo territoriale ha validità fino al 31 dicembre 2018, salvo la possibilità di proroga delle disposizioni normative. CONTRATTO collettivo territoriale formazione Impresa 4.0 Addì, 5 settembre 2018 presso la sede di Confcommercio Milano, Lodi, Monza Brianza in Corso Venezia, 47 - Milano, si sono incontrati: - Confcommercio Milano, Lodi, Monza Brianza (Marco Barbieri, Umberto Bellini e Pierantonio Poy) - Filcams - Cgil Milano (Marco Beretta) - Fisascat - Cisl Milano Metropoli (Luigino Pezzuole e Paolo Miranda) - Uiltucs Lombardia (Giovanni Gazzo, Michele Tamburrelli e Massimo Aveni Banco) Le parti, come sopra rappresentate, visti • l’articolo 1, commi 46 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finan- ziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 -2020” (di seguito: legge di bilancio 2018), il quale prevede che a tutte le imprese che effettuano attività di formazione negli ambiti richiamati dal Piano nazionale Industria 4.0 (ora Impresa 4.0), pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali, è attribuito un credito di imposta per le spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione; • l’art. 51, del decreto legislativo 81/2015, il quale prevede che, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazio- nali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria; • il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 maggio 2018 (Gu 2 giugno 2018, n. 143) recante disposizioni applicative (di segui- to: decreto interministeriale); • l’Accordo interconfederale sulla rappresentanza sottoscritto fra Confcommercio e Cgil, Cisl e Uil il 26 novembre 2015, il quale prevede che, “(...) ferma restando la necessità di determinare criteri di misurazione della rappresentatività delle associazioni dei datori di lavoro, Confcommercio e Cgil, Cisl, Uil, e le categorie loro aderenti , si riconoscono reciproca- mente, nell’ambito delle imprese dei settori rappresentati e dei loro lavoratori, quali soggetti comparativamente più rappre- sentativi”; Sindacale / Sicurezza sul lavoro 2 Leggi decreti circolari

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