L'Informatore

Legale Leggi e provvedimenti ot tobre 2018 199 4. Nell’ambito del tavolo tecnico è costituito l’Osservatorio economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore delle piante officinali al fine di aggiornare le indicazioni economiche, i prezzi e l’andamento del mercato. 5. Gli esperti dell’Osservatorio economico e di mercato permanente sono scelti tra i componenti del tavolo tecnico ed agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati. 6. Le funzioni di supporto e di segreteria saranno assicurate dagli uffici competenti del Ministero delle Politiche agri- cole alimentari e forestali attraverso le risorse umane assegnate a legislazione vigente. Articolo 6 Registri varietali delle specie di piante officinali 1. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono istituiti i registri varietali delle specie di piante officinali di cui all’articolo 1, comma 2, allo scopo di valorizzare le caratteristiche varietali del materiale riproduttivo o di propagazione delle singole specie. 2. Le specie di cui al comma 1 sono classificate in funzione delle caratteristiche riproduttive delle sementi e del materiale di propagazione, in modo da definire le categorie ammesse alla commercializzazione. 3. Il decreto di cui al comma 1 definisce la procedura di certificazione delle sementi, conformemente a quanto previ- sto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096, individua gli adempimenti richiesti per garantire la tracciabilità del materiale sementiero e di propagazione delle piante officinali e definisce le caratteristiche tecnologiche del materiale ammesso alla commercializzazione. 4. Gli oneri derivanti dalle attività finalizzate all’iscrizione delle varietà nei registri delle varietà vegetali, determinati con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali in misura corrispondente al costo del servizio, sono a carico del richiedente. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e stru- mentali disponibili a legislazione vigente. Articolo 7 Marchi collettivi di qualità delle piante officinali 1. Le regioni, anche d’intesa con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, possono istituire, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera delle piante officinali. 2. Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare a livello regionale, interregionale o di distretto. 3. Al fine di fornire migliori garanzie sulla qualità della pianta coltivata e sugli standard qualitativi e di sicurezza del prodotto finito, sono incentivate la diffusione e l’applicazione nelle diverse fasi della filiera delle piante officinali delle Good Agricultural and Collection Practice (Gacp). Articolo 8 Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque arreca danni alle piante di cui all’articolo 1, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5,16 a euro 51,65. Articolo 9 Neutralità finanziaria 1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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