L'Informatore

Tributario 122 Imposte dirette e indirette ot tobre 2018 Sulla Gazzetta ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2018 è stata pubblicata la legge n. 96 del 9 agosto 2018, recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la digni- tà dei lavoratori delle imprese”. Nella citata legge è confluito anche il Dl 28 giugno 2018, n. 79, recante la proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante. Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali modifiche introdotte al “decreto dignità” dal parlamento. Recupero del beneficio dell’iperammortamento in caso di cessione o delocalizzazione dei beni (articolo 7) All’art. 7, co. 4, è stato aggiunto un ultimo periodo in base al quale il nuovo meccanismo di recupero delle agevo- lazioni concesse, disciplinato dal comma 2 dell’articolo, non si applica, oltre che nei casi già indicati dal comma, anche in quelli in cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all’utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato. Disposizioni in materia di redditometro (articolo 10) Il modificato art. 10, co. 2 specifica che le disposizioni del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 settembre 2015, contestualmente abrogato, cessino di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015. Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (articolo 11) È stato inserito il comma 2-bis, che, mediante modifica dell’articolo 1 del Dlgs n. 127/2015, esonera dall’obbligo di annotazione delle fatture nei registri Iva (di cui agli articoli 23 e 25, Dpr n. 633/1972: rispettivamente, nel registro fatture e nel registro acquisti) i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 1, comma 3 del Dlgs n. 127/2015). La disposizione in esame genera comunque difficoltà interpretative che dovranno essere chiarite in sede legislativa o mediante appositi interventi dell’Agenzia delle Entrate. Sono stati inseriti, inoltre, il comma 2-ter che esonera dallo spesometro i produttori agricoli in regime Iva agevolato di settore, ed il comma 2-quater che prevede un esonero totale per i produttori siti nelle zone montane (prima di tale modifica, l’esenzione era prevista solo per i produttori montani, siti nelle zone montane individuate dall’art. 9 del Dpr n. 601 del 1973). Proroga fatturazione elettronica per le cessioni di carburante (articolo 11-bis) L’art. 11-bis recepisce integralmente il contenuto del Dl n. 79/2018, recante: “Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante”, che di conseguenza non sarà convertito. Si ricorda al proposito che era stata prorogata al 1° gennaio 2019 l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per la cessione, a soggetti titolari di partita Iva, di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carbu- ranti per motori, effettuata presso gli impianti stradali di distribuzione. Restava, invece, confermata l’entrata in vigore dal 1° luglio 2018 della fatturazione elettronica per: - le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica; - le cessioni di benzina o di gasolio destinati all’utilizzo come carburanti per motori, effettuate al di fuori degli impianti stra- dali di distribuzione (es. produttori, grossisti, ecc.). Restava, inoltre, confermato che, a partire dal 1° luglio 2018 tutti i costi d’acquisto del carburante per autotrazione, anche se effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione, saranno deducibili e la relativa Iva sarà detraibile solo se gli acquisti saranno effettuati mediante i mezzi di pagamento tracciabili. Pertanto, i soggetti che agiscono nell’ambito del regime d’impresa, arte e professione e che dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018 effettuano acquisti per autotrazione, continueranno a certificare l’acquisto attraverso la scheda carbu-

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