L'Informatore

novembre 2018 In particolare, l’Istituto, in relazione ai permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92, prende in esame: • modalità di fruizione dei giorni di permesso in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive; • riproporzionamento giornaliero dei permessi in caso di rapporto di lavoro part-time verticale e misto; • frazionabilità in ore dei permessi in caso di rapporto di lavoro part-time; • cumulo tra il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del Dlgs n. 151/2001 ed i permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 e all’art 33, comma 1, del Dlgs n. 151/2001 (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del conge- do parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale). MESSAGGIO Inps n. 3114 del 7-8-2018. Modalità di fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 e del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del Dlgs n. 151/2001. Chiarimenti. Facendo seguito alle richieste di chiarimenti in merito alla modalità di fruizione dei benefici in argomento, relativa- mente ai casi di particolari modalità organizzative dell’orario di lavoro, si forniscono le seguenti precisazioni. 1. Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispon- denza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive Il lavoro a turni è una particolare modalità organizzativa dell’orario normale di lavoro scelto dall’azienda per una efficiente organizzazione dell’attività lavorativa. L’articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, definisce il lavoro a turni come “qualsiasi metodo di organiz- zazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo (impianti operativi che procedono per tutta la giornata e 7 giorni su 7) o discontinuo (impianti che non procedono 24 ore su 24), e il quale com- porti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane”. Per “lavoro a turni” si intende, quindi, ogni forma di organizzazione dell’orario di lavoro, diversa dal normale “lavoro giornaliero”, in cui l’orario operativo dell’azienda può andare a coprire l’intero arco delle 24 ore e la totalità dei giorni setti- manali. Tale modalità organizzativa, pertanto, può comprendere anche il lavoro notturno e il lavoro prestato durante le gior- nate festive (compresa la domenica). Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 prevede la fruizione dei permessi mensili retribuiti “a giornata”, indipendentemente, cioè, dall’articolazione della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare nel giorno di interesse. Ne deriva che il beneficio in argomento può essere fruito anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettua- re nella giornata di domenica. Lo stesso principio si applica anche al lavoro notturno. Si precisa infatti che, sebbene il lavoro notturno si svolga a cavallo di due giorni solari, la prestazione resta riferita ad un unico turno di lavoro in cui si articola l’organizzazione. Ne consegue che il permesso fruito in corrispondenza dell’intero turno di lavoro va considerato pari ad un solo giorno di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari. Si rappresenta, infine, che l’eventuale riproporzionamento orario dei giorni di permesso ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92 dovrà essere applicato solo in caso di fruizione ad ore del beneficio in argomento. In tale caso, ai fini della determinazione delle ore mensili fruibili, deve essere applicato l’algoritmo di calcolo di cui al messaggio n. 16866 del 28/6/2007, che di seguito si riporta: “orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali x 3 = ore mensili fruibili”. Sindacale 2 Leggi decreti circolari

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