L'Informatore

Con la circolare in esame l’Agenzia delle Entrate sottolinea che, per poter esercitare il diritto alla detrazione, deve verificarsi la duplice condizione dell’avvenuta esigibilità dell’Iva e del possesso di una vali- da fattura d’acquisto. Il diritto alla detrazione dell’Iva può essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiara- zione relativa all’anno in cui si sono verificati i sopra citati presupposti e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. 6 Tributario 72 Imposte dirette e indirette marzo 2018 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 1 del 17 gennaio 2018, recante: “La disciplina della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifi- cazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017”. Il Dl n. 50/2017 è intervenuto sulla disciplina dettata dall’art. 19, co. 1, Dpr n. 633/1972, riducendo il termine entro cui i soggetti passivi di imposta possono detrarre l’Iva relativa ai beni e ai servizi acquistati o importati (vedi ns. circ. n. 121/2017). Sul piano degli adempimenti contabili, è stata modificata anche la disciplina della registrazione delle fatture e, in particolare, l’art. 25, co. 1, Dpr n. 633/1972, riguardante il termine ultimo entro il quale annotare le fatture relative ai beni e ai servizi acquistati e importati dal soggetto passivo (vedi ns. circ. n. 121/2017). Le nuove disposizioni, in tema di detrazione dell’Iva e di registrazione delle fatture e bollette doganali, si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017, sempreché le stesse siano relative ad operazioni (acqui- sti di beni e di servizi e importazioni di beni) effettuate e la cui relativa imposta sia divenuta esigibile a decorrere dalla medesima data. Con la circolare in esame l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul termine entro cui poter esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva a seguito delle modifiche introdotte dal Dl n. 50/2017. Modifiche del termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva L’Agenzia delle Entrate illustra la disciplina del diritto alla detrazione dell’Iva prevista dalla direttiva 2006/112/Ce (cosiddetta direttiva Iva). Il meccanismo di detrazione garantisce il principio di neutralità dell’imposta su cui si fonda il sistema dell’Iva che deve essere applicato fino allo stadio del consumo finale del bene e/o del servizio acquisito. In particolare, il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e di servizi e sulle importazioni di beni nasce quando l’imposta diventa esigibile, cioè nel momento in cui si realizzano le condizioni di legge necessarie affinché l’erario possa far valere, nei confronti del debitore, il diritto al pagamento dell’imposta. Come ulteriore condizione per l’esercizio del diritto alla detrazione è stata richiesta la cosiddetta inerenza dell’ac- quisto rispetto alle operazioni imponibili Iva effettuate dal soggetto passivo. Per le modalità di esercizio del diritto della detrazione d’imposta, invece, è previsto, tra le condizioni cui è subordi- nato tale diritto da parte del soggetto passivo, il possesso della fattura. Il termine entro il quale il soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione, invece, può essere esercitato nello stesso periodo in cui è sorto. L’Agenzia, successivamente, esamina la normativa interna, illustrando il diritto alla detrazione dell’imposta in base alla disciplina dettata dall’art. 19, co. 1, secondo periodo, Dpr n. 633/1972, nella formulazione vigente fino al 31 dicembre 2016, ai sensi della quale, è possibile operare la detrazione nel momento in cui sorge l’esigibilità, la quale coincide con il momento di effettuazione delle operazioni, ad eccezione dei casi specificamente previsti dall’art. 6, Dpr n. 633/1972 o da altre disposizioni di legge.

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