L'Informatore

Ambiente - Politiche energetiche 68 Ambiente marzo 2018 Approfondimenti operativi Di seguito, un approfondimento sulla questione se se sia possibile, per il negoziante che vende alimenti “al banco” (per esempio, prodotti da forno quali pane, pizzette, etc.; oppure carni, pesce, formaggi, etc.) continuare ad utilizzare, nella vendita al cliente, i “tradizionali” involucri per alimenti o se invece sia obbligatorio, anche in questo caso, l’esclusivo utilizzo del “nuovo” sacchetto ultraleggero. La ratio del sacchetto ultraleggero biodegradabile e compostabile è quella di sostituire, progressivamente, le buste in plastica tradizionale, con riguardo agli alimenti sfusi, a fini di tutela ambientale. Allo stesso tempo, per imballaggi/involucri che vengono a diretto contatto con gli alimenti è in vigore una specifica nor- mativa, richiedente, ai fini della corretta conservazione del prodotto, la sussistenza di elevati standard di igiene e sicurezza ali- mentare (ma non la biodegradabilità e compostabilità, né il rispetto dello spessore inferiore ai 15 micron). Pertanto, nella vendita di alimenti che sono messi a diretto contatto con materiali di imballaggio, il negoziante è tenuto ad utilizzare sacchetti/involucri/recipienti (ad es., sacchetti in plastica, vaschette in plastica, carta da incarto, sacchetti di carta, etc.) che siano rigorosamente conformi alla normativa vigente del settore (reg. Ce 1935/2004, reg. Ce 2023/2006, reg. Ue 10/2011): in sostanza, caratteristiche e requisiti di tali imballaggi (realizzati in materiali diversi e volti al “confezionamento e alla conservazione dell’alimento in sicurezza”) sono disciplinati da una normativa speciale; non rientrano nell’ambito applicativo della legge 123/2017: di conseguenza non vale per essi l’obbligo di pagamento risultante dallo scontrino. Mentre il sacchetto per il trasporto nel quale il negoziante mette i prodotti pre-confezionati acquistati dal consumatore, questo sì rientra nella nuova normativa sui sacchetti in plastica, introdotta con la citata Legge 123/2017: questo sacchetto dovrà pertanto essere fatto pagare con prezzo risultante dallo scontrino, oltre che, ovviamente, possedere le caratteristiche di legge, e cioè: • essere biodegradabile e compostabile – (“la borsa per il trasporto” che generalmente si trova alla cassa); • oppure rientrare nella tipologia dei sacchetti con maniglia esterna o interna aventi determinati spessori, utilizzabili anche per il trasporto di generi alimentari. Da ultimo, si ricorda che le scorte di sacchetti non conformi non possono essere cedute gratuitamente, ma vanno con- ferite presso impianti di recupero. Nuova modulistica per il Mud 2017 Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri, emesso in data 28 dicembre 2017, introduce la nuova modulistica per la “dichiarazione ambientale dei rifiuti”, in sigla Mud 2018, concernente l’attività dell’anno 2017 da presentare alla Cciaa competente per territorio entro il 30 aprile 2018, con le relative istruzioni. Nessuna modifica, rispetto al Mud 2016, per quanto riguarda i soggetti obbligati alla presentazione, i diritti di segrete- ria, le modalità per l’invio telematico e la scadenza. Le principali novità riguardano le modalità di presentazione della Comunicazione rifiuti Semplificata che dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando l’applicazione disponibile sul sito http://mudsemplificato.ecocerved.it e non potrà più essere compilato manualmente. La comunicazione Mud 2017 dovrà riportare la firma del dichiarante (autografa o digitale) e dovrà essere trasformata in un documento elettronico in formato “pdf” per l’invio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comunicazione- MUD@pec.it . Quindi non è più consentita la spedizione postale.

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