L'Informatore

116 Normativa nazionale marzo 2018 Commercio estero medesimo decreto, sia, in mancanza di detti requisiti, che si tratti della garanzia di cui all’art. 38-bis, comma 5 del Dpr n. 633 del 1972. Resta inteso che per tale soggetto restano ferme le modalità di svincolo della garanzia "in entrata", ovvero contratta al momento dell’introduzione dei beni nel deposito, ai sensi del citato art. 50-bis, comma 4, lettera b) del Dl n. 331 del 1993, secondo le indicazioni fornite nella risoluzione n. 35/E del 2017 (punto 2). Si osserva, infatti, che la garanzia che sostiene le operazioni di immissione in libera pratica di beni destinati ad esse- re introdotti in depositi Iva è diversa da quella che sostiene le operazioni di estrazione degli stessi; le due garanzie, inoltre, sono tra loro indipendenti. Ciò è confermato, tra l’altro, dalla circostanza che le due garanzie sono prestate, in linea generale, da due soggetti diversi (la garanzia “in entrata” dal soggetto che immette i beni, quella “in uscita” dal soggetto che procede all’estrazione) e hanno anche una diversa durata temporale (la garanzia che condiziona l’estrazione deve avere una durata di sei mesi a par- tire dal momento in cui si perfeziona tale adempimento, mentre quella relativa all’introduzione dura sino alla comunicazione da parte del soggetto che procede all’estrazione dal deposito dei dati relativi alla liquidazione dell’imposta). Per completezza, si osserva che in alcuni casi per l’immissione di beni in libera pratica mediante introduzione nel deposito Iva non vi è l’obbligo di prestare la garanzia “in entrata”. Si tratta, in particolare, dei casi in cui l’immissione è effettuata da alcune categorie di soggetti, ritenuti affidabili ai sensi della normativa doganale, come il caso dell’operatore economico autorizzato ai sensi dell’art. 38 del reg. Ue n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione) o dei soggetti esonerati dal prestare idonea garanzia ai sensi dell’art. 90 del Testo unico disposizioni legislative in materia doganale. Poiché tali soggetti, a norma dell’articolo 50-bis, comma 4, lett. b) del Dl n. 331/1993, sono esonerati dal prestare ido- nea garanzia “in entrata” – cioè all’atto d’immissione in libera pratica dei beni con contestuale introduzione degli stessi nel deposito – il Dm 23 febbraio 2017 (art. 4, comma 1, lett. b) mantiene tale esonero anche per la garanzia prevista "in uscita", al momento dell’estrazione dei beni. In conclusione, alla luce del combinato disposto degli articoli 2 e 4 del Dm 23 febbraio 2017, nel caso di immissione in libera pratica con introduzione del bene nel deposito il soggetto che estrae i beni può applicare il reverse charge senza aver prestato la garanzia “in uscita” di cui all’articolo 50-bis, comma 6, del Dl n. 331 del 1993 nei seguenti casi: 1) il soggetto che estrae possiede i requisiti di affidabilità indicati nell’articolo 2, comma 1, del Dm citato; 2) il soggetto che estrae rientra tra i soggetti contemplati dall’art. 4, comma 1, lettere a) e b). Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. In primo pi no

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