L'Informatore

maggio 2018 Sindacale / Sicurezza sul lavoro 2 Leggi decreti circolari NOTA Direzione Sindacale - Sicurezza sul lavoro Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. Premi di risultato e wel- fare aziendale: le novità della circolare n. 5/E dell’Agenzia delle Entrate. Premessa La legge di stabilità 2016 ha previsto l’applicazione a regime di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addi- zionali del 10 per cento, da applicare sui premi di risultato collegati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, per un importo complessivo di euro 2.000 lordi, elevato ad euro 2.500 per le aziende che coinvolgono pari- teticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Con la citata legge di stabilità, l’agevolazione è stata prevista limitatamente ai premi di risultato corrisposti ai lavoratori del settore privato che, nell’anno precedente a quello di percezione del premio, siano stati titolari di redditi di lavoro dipen- dente per un importo non superiore ad euro 50.000. Ora, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 29 marzo 2018, redatta d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha fornito importanti chiarimenti sul tema, alla luce delle novità introdotte dalle leggi di bilancio 2017 e 2018 che, nel rafforzare le agevolazioni in parola, hanno potenziato l’accesso al regime sostitutivo previsto per i premi di risultato e incentivato il ricorso alle forme di welfare ritenute maggiormente meritevoli di tutela, ai fini del soddisfacimento di esigenze sociali. 1. Modifiche introdotte alla disciplina dei premi di risultato dalla legge di bilancio 2017 e dal Dl n. 50 del 2017 La circolare in commento esamina, innanzitutto, l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato. Al riguardo, viene precisato che la legge di bilancio 2017 ha esteso, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, l’am- bito di applicazione del regime agevolativo previsto dalla legge di stabilità 2016 per i premi di risultato di ammontare variabi- le, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, prevedendo un innalzamento dei limiti di reddito dei lavo- ratori dipendenti che possono beneficiare dell’agevolazione e degli importi dei premi agevolabili. I destinatari dell’agevolazione sono i lavoratori dipendenti che possono beneficiare dell’imposta sostitutiva per i premi di risultato, individuati esclusivamente in quelli appartenenti al settore privato. Nell’ambito di tale settore, la legge di bilancio 2017 ha ampliato la platea dei beneficiari, avendo innalzato ad euro 80.000 annui, in luogo dei 50.000 euro annui in origine previsto, il limite del reddito - percepito dai lavoratori interessati nell’anno precedente a quello di percezione del premio - per fruire del regime di favore. Il nuovo limite di reddito si applica a partire dai premi di risultato erogati nel 2017, anche se maturati precedentemen- te o se erogati in virtù di contratti già stipulati, atteso che per i redditi di lavoro dipendente il momento impositivo è determina- to sulla base del momento di percezione del reddito. Per i dipendenti che, nell’anno precedente a quello di erogazione del premio, abbiano beneficiato delle agevolazioni previste per il rientro dei lavoratori in Italia, per i quali la base imponibile del reddito di lavoro dipendente è assunta in misura ridotta, il limite di euro 80.000 dovrà essere calcolato in ragione dell’importo di reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito. Con la circolare in commento viene ricordato che il predetto limite di reddito deve essere determinato, per i lavoratori dipendenti che determinano il reddito ai sensi dell’art. 51, comma 8-bis del Tuir, sulla base della retribuzione convenzionale mentre, per i lavoratori dipendenti che in quanto non residenti non sono stati assoggettati a tassazione in Italia, sulla base del reddito di lavoro dipendente prodotto all’estero. Per quanto riguarda l’importo di premio agevolabile, viene evidenziato che la legge di bilancio 2017 ha innalzato, a decorrere dal periodo d’imposta 2017, l’importo del premio assoggettabile ad imposta sostitutiva, che risulta ora fissato in euro 3.000, in luogo di euro 2.000, nonché in euro 4.000, in luogo di euro 2.500, in caso di premio erogato da aziende che adottano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Inoltre, per i premi di risultato erogati in esecuzione di contratti, aziendali o territoriali, stipulati dopo l’entrata in vigore del Dl n. 50 del 2017 (24 aprile 2017), da aziende che adottano forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organiz- zazione del lavoro, è previsto un altro tipo di incentivo, mediante la diversa misura di riduzione dell’onere contributivo anzi- ché attraverso quella fiscale, rendendo così fruibile il beneficio anche da parte delle aziende che erogano premi di risultato di importi più modesti.

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