L'Informatore

Legale 140 Leggi e provvedimenti maggio 2018 2. Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dello Sviluppo economico trasmettono alla commissione europea entro il 30 settembre 2020 un rapporto sull’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. 3. In caso di adozione da parte della Commissione europea di atti esecutivi ai sensi dell’art. 26, paragrafo 8, del regolamento (Ue) n. 1169/2011, relativi ai prodotti alimentari di cui all’art. 1, prima del 31 dicembre 2020, il presente decreto perde efficacia dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi. 4. I prodotti di cui all’art. 1 comma 1, che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati entro il termine di conservazione previ- sto in etichetta. Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dopo centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione.

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