L'Informatore

Legale Leggi e provvedimenti maggio 2018 127 dell’art. 126 del Tulps, annoti poi nell’apposito registro di cui all’art. 128 le operazioni compiute e le generalità di coloro con i quali le operazioni sono state effettuate, ed esibiscano poi tale registro agli ufficiali ed agli agenti di Ps che ne facciano loro richiesta. 7. Ciò chiarito, si deve aggiungere che non costituisce un elemento decisivo in favore della tesi dell’abrogazione della norma la circostanza che l’art. 128 del Tulps, nell’individuare i soggetti ai quali la disposizione si applica, richiama anche “le altre persone indicate negli articoli 126 e 127”. Si deve infatti osservare, in primo luogo, che la disposizione di cui all’art. 128 fa riferimento a specifiche categorie di soggetti (fabbricanti, commercianti, esercenti) che sono destinatari della disposizione senza alcuna incertezza e senza che sia necessario fare riferimento alla diversa disposizione abrogata, di cui all’articolo 126, che viene richiamato (con l’art. 127) in forma solo residuale. Come ha quindi evidenziato l’amministrazione che ha posto il quesito, la disposizione contenuta nell’art. 128 (che si rife- risce anche a soggetti diversi dai commercianti di cui all’art. 126) ben potrebbe continuare ad operare anche espungen- do dal testo il riferimento all’abrogato art. 126 del Tulps. Ma a ciò si deve aggiungere che, come ha esattamente osservato l’amministrazione, l’art. 126 non integra nemmeno i destinatari della disposizione contenuta nell’art. 128, limitandosi a far riferimento ai soggetti che esercitano il commercio di cose antiche e usate che, a ben vedere, sono già destinatari espressi della disposizione contenuta nell’art. 128. Non è infatti possibile ritenere che i commercianti ai quali la disposizione si riferisce siano soggetti diversi da quelli che compio- no operazioni sulle cose antiche e usate, come si ricava dal contenuto della stessa disposizione. Pqm La Sezione ritiene che l’art. 218 del Tulps non sia stato abrogato, nemmeno in modo implicito, dal Dlgs n. 222 del 2016. DISCIPLINA DEL TURISMO Regolamento per la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel Dpcm n. 13 del 22 gennaio 2018 Sulla Gu n. 54 del 6 marzo 2018 è stato pubblicato il Dpcm n. 13 del 22 gennaio 2018 contenente il regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel ai sensi dell’articolo 31 del Dl n. 133/2014. Per condhotel si intende un esercizio alberghiero aperto al pubblico, a gestione unitaria, composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmen- te vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residen- ziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare i limiti indicati dall’articolo 4, comma 1, lett. b), del provvedimento in commento. Il decreto, a cui si rinvia per una lettura completa, fornisce una serie di definizioni (tra cui, appunto, anche quella di condhotel), e, tra l’altro: • indica le condizioni di esercizio dei condhotel (numero di camere, gestione unitaria e integrata dei servizi ecc.), • individua le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative ad uso residenziale;

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