L'Informatore

Tributario 78 Imposte dirette e indirette lugl io/agosto 2018 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 30 aprile 2018, recante: “Regole tecniche per l’emissio- ne e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attua- zione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”. La legge di bilancio 2018 prevede la fatturazione elettronica dal 1° luglio per le cessioni di carburante e per i subappalti della Pa e dal 1° gennaio 2019 per tutte le operazioni. Il provvedimento in esame fissa, nel rispetto dei tempi previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente, le modalità per l’applicazione della suddetta fatturazione elettronica. Caratteristiche della fattura elettronica Le caratteristiche di base della fattura elettronica sono le seguenti: • è emessa esclusivamente in formato XML, • è scambiata esclusivamente mediante il Sistema di interscambio, • contiene le informazioni obbligatorie di cui agli artt. 21 e 21-bis, Dpr n. 633/72, nonché quelle delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento, • può contenere eventuali ulteriori informazioni facoltative. Predisposizione e trasmissione della fattura elettronica Le fatture elettroniche potranno essere generate con strumenti resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia (una pro- cedura web, una app e un software da installare su pc) o con software di mercato. Le e-fatture, che viaggeranno in maniera sicura tramite il Sistema di interscambio (Sdi), potranno essere trasmes- se, anche tramite intermediari, via posta elettronica certificata oppure utilizzando le stesse procedure web e app; in alter- nativa, previo accreditamento al Sdi, potranno essere inviate tramite un “web service” o per mezzo di un sistema di tra- smissione dati tra terminali remoti (Ftp). In caso di superamento dei controlli minimi su alcuni dati obbligatori della fattura, sarà recapitata, entro 5 giorni, una “ricevuta di consegna” del file della fattura elettronica al soggetto che lo ha inviato e la fattura si considererà emessa. Il contribuente può indicare all’Agenzia l’indirizzo telematico presso il quale intende ricevere i documenti elettronici (Pec o “codice destinatario”); in assenza dell’indicazione di tale indirizzo, l’emittente la Fe potrà indicare: • il codice destinatario, • l’indirizzo Pec, • comunicati direttamente dal cessionario o committente. Nel caso in cui il recapito della fattura non fosse possibile per cause tecniche non imputabili al Sdi o perché il destinatario non ha potuto attivare i canali standard di ricezione, il documento verrà reso disponibile in apposita area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate, l’emittente riceverà un avviso dallo Sdi e dovrà tempestivamente informare il destinatario che la sua fattura elettronica si trova nella sua area autenticata. In caso di esito positivo dei controlli, la fattura si considera emessa. Tale circostanza è attestata dalla ricevuta di consegna che viene inviata all’emittente dal SdI quando il recapito o la messa a disposizione della fattura hanno avuto esito positivo. Ai fini dell’individuazione del momento di esigibilità dell’imposta, la data di emissione coincide con quella indicata all’interno del file medesimo. La data di ricezione, invece, (ai fini dell’individuazione dei termini per l’esercizio della detrazione Iva) coincide con: • quella attestata al destinatario dai canali telematici di ricezione; • la data di presa visione della fattura sul sito dell’Agenzia qualora la fattura non sia stata recapitata al destinatario per cause tecniche non imputabili al Sdi.

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