L'Informatore

In primo piano 102 lugl io/agosto 2018 Nello specifico, l’Ispettorato si sofferma, tra l’altro, sulla sanzione prevista per la violazione delle pratiche leali di informazione di cui all’articolo 7 del regolamento Ue 1169/2011, evidenziando che sarà applicabile anche nel caso in cui le informazioni sugli alimenti non siano riportate in lingua italiana, per i prodotti esposti al consumatore finale. Con riferimento alle sanzioni per l’omissione delle indicazioni obbligatorie, la circolare ricorda che l’obbligo di fornire le informazioni di carattere nutrizionale, nel caso in cui in etichetta sia formulata un’indicazione nutrizionale o sulla salute ai sensi del reg. 1924/2006, è sanzionata in base all’art. 7 del Dlgs 27/2017 (v. circolare n. 24/2017), che rimarrà quindi l’uni- ca disposizione applicabile in tale circostanza. L’ispettorato, inoltre, si sofferma sulla possibilità di omettere l’indicazione del lotto, nel caso in cui la data di scaden- za o il termine minimo di conservazione siano espressi almeno con il giorno e il mese. Al riguardo la circolare segnala che eventuali altre date non sono più idonee a sostituire l’indicazione del lotto, anche qualora espresse con la menzione del giorno e del mese come poteva avvenire, ad esempio, con la data di confe- zionamento. Riguardo ai profili inerenti l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni, la circolare dà conto, innanzitutto, di come l’irrogazione delle sanzioni, di competenza dell’Icqrf, sia stata delegata ai direttori degli Uffici territoriali in relazione alla rispettiva circoscrizione di competenza. Pertanto, il Ministero ritiene opportuno precisare, che tutti i procedimenti amministrativi sanzionatori scaturiti da con- testazioni elevate per violazioni commesse fino all’8 maggio 2018, ai sensi del Dlgs n. 109/1992 e del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, continuano ad essere definiti dalle autorità competenti in base alla normativa previgente fino al loro definitivo esaurimento. In altri termini, le violazioni commesse in vigenza della precedente normativa, sebbene accertate e contestate dopo l’entrata in vigore del decreto, rimangono di competenza delle Regioni e province autonome o delle autori- tà da esse delegate. Con riferimento, inoltre, alla riduzione della sanzione amministrativa sino ad un terzo, contemplata nel Dlgs sopra menzionato nel caso in cui la violazione sia commessa da microimprese, nella circolare si sottolinea l’opportunità che gli organi che svolgono i controlli si preoccupino, già in sede di programmazione degli stessi, di verificare l’appartenenza delle imprese che intendono controllare alla categoria delle microimprese, in modo da potergli applicare le riduzione al momento della contestazione della violazione, con la possibilità del pagamento della sanzione in misura ridotta. Si ricorda che “si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro”. In presenza di entrambi i requisiti, lo stesso organo che accerta la violazione dovrà quindi procedere a ridetermina- re la sanzione pecuniaria “riducendola ad un terzo dell’importo edittale previsto”. All’importo così determinato si potranno applicare le disposizioni relative al pagamento in misura ridotta. Nella tabella contenente il prontuario, le sanzioni applicabili alle microimprese sono tenute distinte da quelle applica- bili negli altri casi, e, volta per volta vengono indicati gli importi edittali minimi e massimi, nonché gli importi dovuti in caso di pagamento in misura ridotta e di riduzione del 30% nel caso di pagamento entro 5 giorni. Dalla medesima si evince che, a patto che ne ricorrano le condizioni, la diffida è potenzialmente applicabile alla maggior parte delle violazioni previste dal provvedimento (Gli unici casi espressamente esclusi sono quelli della cessione o esposizione per la vendita al consumatore di un prodotto oltre la sua data di scadenza (art. 12, comma 3 Dlgs 231/2017) e i casi di violazioni commesse nella vendita di prodotti non preimballati effettuata tramite distributori automatici (art. 22, commi 1 e 2 Dlgs 231/2017). La diffida è stata ritenuta applicabile, a condizione, comunque, che il prodotto non sia stato commercializzato, anche nei casi di violazioni relative alla vendita dei prodotti non preimballati previste dall’art. 23 del Dlgs 231/2017, tra le quali rientrano anche l’omessa o difforme indicazione degli allergeni nella vendita dei prodotti e degli alimenti serviti dalle collettività. Per ulteriori chiarimenti sulla diffida, il documento dell’Ispettorato rimanda alle indicazioni fornite con la circolare emanata il 21 agosto 2014 in occasione della conversione in legge del Dl 91/2014 che ha introdotto tale istituto (v. circolare n. 60/2014). La suddetta circolare è disponibile, insieme ai modelli destinati agli organi accertatori, cliccando su https://www.poli- ticheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7926 Legale

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