L'Informatore

87 Ambiente Ambiente - Politiche energetiche giugno 2018 Le norme che individuano i soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione annuale non hanno subito modifiche recen- ti. Rispetto al 2017 non vi sono quindi variazioni per le imprese. In particolare i soggetti obbligati a presentare il Mud 2018 sono: - chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; - commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione; - imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti; - imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi: - imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da: • lavorazioni industriali, • lavorazioni artigianali • attività di recupero o smaltimento rifiuti. Nuove schede moduli La “scheda autorizzazioni”, in passato prevista solo per i gestori di alcune tipologie di impianti di trattamento, è ora legata ad ogni autorizzazione al trattamento dei rifiuti della ditta dichiarante. È pertanto necessario compilare una pluralità di schede autorizzazioni fornendo ogni informazione sui titoli abilitativi, sulle attività di gestione dei rifiuti e sulle capacità di trat- tamento autorizzata. Il Dpcm 28/12/2017 di approvazione della nuova modulistica introduce, inoltre, una nuova “Scheda shop” relativa all’immissione sul mercato di borse in plastica. Si tratta di una rilevazione di dettaglio degli shopper in plastica suddivisi per tipologia (borse in materiale leggero di spessore inferiore a 50 micron, a 15 micron, borse biodegradabili e compostabili, etc.) che non coinvolge, in qualità di dichiaranti, le singole imprese perché questi dati devono essere forniti al catasto nazionale rifiuti esclusivamente dal Conai o dai sistemi di gestione dei rifiuti di imballaggi alternativi riconosciuti. Cambiano anche le modalità di invio della comunicazione semplificata, una modalità di presentazione del Mud riser- vata ai produttori iniziali di rifiuti che non abbiano: • prodotto nel 2017 più di sette tipologie di rifiuti all’interno dell’unità locale alla quale si riferisce la dichiarazione; • utilizzato più di tre trasportatori o impianti di trattamento per ogni tipologia di rifiuti; • trasportato con mezzi dell’impresa o dell’ente rifiuti speciali o pericolosi. Le condizioni citate devono essere tutte al contempo soddisfatte. Da quest’anno è obbligatorio: - compilare la comunicazione semplificata online, sul portale http://mud-semplificato.ecocerved.it ; - stampare la dichiarazione su carta e sottoscriverla; - predisporre un unico filo formato pdf (eventualmente sottoscritto con firma digitale) contenente anche l’attestazione del versamento dei diritti di segreteria e, in caso di firma autografa, la scansione del documento di identità del dichiarante; - inviare il file, allegandolo a un messaggio di posta elettronica certificata riportante in oggetto il codice fiscale dell’impresa e dell’ente, all’indirizzo: comunicazioneMUD@pec.it . Non sarà più possibile, pertanto, spedire i moduli cartacei con raccomandata, come è avvenuto fino allo scorso anno. Resistono altresì ancora criticità in fase di compilazione di cui ne evidenziamo alcune. La “scheda rifiuti” presenta, nella versione in vigore, “nuovi” stati fisici rispetto al passato (“vischioso/sciropposo”, “aeriforme” e “altro”), in analogia con le schede movimentazione Sistri. Questi stati fisici, però, non sono presenti né nei formulari identificativi del rifiuto (Fir) né nei registri di carico e scarico e pertanto potrebbero condurre ad attribuire stati fisici differenti al medesimo rifiuto in funzione della tipologia di adempimenti con i quali se ne documenta la gestione. Nella modulistica da impiegare nel 2018 è stato mantenuto l’obbligo di distinguere tra i rifiuti “in giacenza” al 31 dicembre dell’anno al quale si riferisce la dichiarazione (quindi il 2017) da avviare al recupero e quelli da avviare allo smalti- mento.

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