L'Informatore

129 Normativa nazionale giugno 2018 Commercio estero Il terzo motivo è parimenti fondato. Sussiste il vizio di motivazione in quanto la Ctr ha indicato genericamente l’ul- teriore documentazione rilasciata dall’agenzia tributaria spagnola che avrebbe dimostrato l’effettiva operazione intracomu- nitaria, senza specificare i documenti prodotti. Infine, il quarto motivo è infondato. Al riguardo, l’Agenzia ricorrente aveva contestato l’effettività dell’operazione intracomunitaria poiché l’impresa spagnola non era iscritta nel registro Vies. Ora, va richiamata la recente giurisprudenza unionale, secondo cu la mancata iscrizione al Vies non costituisce un ostacolo per l’applicazione del regime di non impo- nibilità Iva nell’ambito delle cessioni intracomunitarie, salvo si tratti di casi di frode (Corte di giustizia dell’Unione europea del 9 febbraio 2017, causa C-21/16). Al riguardo, la Corte unionale considera necessarie, ai fini della realizzazione di una cessione intracomunitaria, esclusivamente le condizioni sostanziali (previste dall’art. 138, par. 1, della direttiva 2006/112/Ce; in riferimento all’art. 41, co. 1 del Dl n.331/93 a livello nazionale) relegando alla posizione di requisito “formale” non rilevante l’iscrizione al Vies del soggetto passivo Iva comunitario. Secondo l’orientamento della giurisprudenza comunitaria, in presenza dei requisiti sostanziali contemplati elencati, la detassazione di un’operazione intracomunitaria può essere messa in discussione nei soli casi previsti (se il cedente abbia partecipato intenzionalmente ad una frode fiscale, e nel caso in cui la violazione del requisito formale dell’iscrizione al Vies abbia l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa della sussistenza dei requisiti sostanziali). Nel caso concreto, dunque, la mancata iscrizione dell’impresa spagnola cessionaria in tale registro Vies non pote- va costituire indizio dell’inesistenza dell’operazione di cessione, non essendo stata allegata l’insussistenza delle suddette condizioni sostanziali richieste dalla normativa unionale. Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rin- vio alla Ctr, anche per le spese. Pqm Accoglie i primi tre motivi del ricorso e rigetta il quarto. Rinvia alla Ctr della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. Accordo Ceta fra Unione europea e Canada - Applicazione provvisoria del Protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine Nota 49263 Agenzia delle Dogane del 2 maggio 2018 NOTA 49263/R dell’Agenzia delle Dogane del 2 maggio 2018. Accordo economico e commerciale globale (Ceta) fra Unione europea e Canada - Applicazione provvisoria del Protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine. Con la nota prot. 99637/RU del 14 settembre 2017 questa Direzione centrale ha reso nota la data di avvio (21 set- tembre 2017) dell’applicazione provvisoria dell’Accordo economico e commerciale globale (Ceta) Ue/Canada, sulla base del comunicato ufficiale 17/1959, emanato dalla Commissione europea in data 8 luglio 2017. Nel ribadire che l’accordo entrerà definitivamente in vigore al momento della ratifica degli organi parlamentari di tutti gli Stati membri dell’Ue, al fine di evitare possibili difficoltà interpretative in merito alla concreta applicabilità delle

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