L'Informatore

Non imponibilità Iva nelle cessioni intracomunitarie La mancata iscrizione al Vies non è un ostacolo La mancata iscrizione al Vies non è un ostacolo al fine dell’applicazione del regime di non impo- nibilità Iva. Questa la posizione della Corte di Cassazione con l’ordinanza del 24 aprile 2018 n. 10006, con la quale i giudici hanno parzialmente accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. 6 127 In primo piano Indice IN PRIMO PIANO Non imponibilità Iva nelle cessioni intracomunitarie, la mancata iscrizione al Vies non è un ostacolo. . . . . . . . . . NORMATIVA NAZIONALE Corte di Cassazione – Ordinanza 24 aprile 2018, n. 10006 – La mancata iscrizione al Vies non costituisce un ostacolo per l’applicazione del regime di non imponibilità Iva nell’ambito delle cessioni intracomunitarie, salvo si tratti di casi di frode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agenzia delle Dogane – 2 maggio 2018 – Nota 49263 – Accordo economico e commerciale globale (Ceta) fra Unione europea e Canada – Applicazione provvisoria del Protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 127 Pag. 128 Pag. 129 In primo piano giugno 2018 Commercio estero Il caso si basava sulla contestata effettività delle operazioni intracomunitarie legate ad un’impresa spagnola, non iscritta al registro Vies. Secondo i giudici della Cassazione tuttavia, la mancata iscrizione al Vies non è un ostacolo per l’applicazione del regime di non imponibilità. “Va richiamata la recente giurisprudenza unionale – hanno scritto i giudici di piazza Cavour – secondo cui la mancata iscrizione al Vies non costituisce un ostacolo all’applicazione del regime di non imponibilità Iva nell’ambito delle cessioni intracomunitarie, salvo si tratti di casi di frode. Al riguardo, la Corte unionale con- sidera necessarie, ai fini della realizzazione di una cessione intracomunitaria, esclusivamente le condizioni sostanziali relegando alla posizione di requisito “formale” non rilevante l’iscrizione al Vies del soggetto passivo Iva comunitario”. Secondo l’orientamento della giurisprudenza comunitaria, in presenza dei requisiti sostanziali la detassazione di un’operazione intracomunitaria può essere messa in discussione solo in alcuni casi, quali la frode fiscale e nel caso in cui la violazione del requisito formale dell’iscrizione abbia l’effetto di impedire che sia fornita la prova della sussistenza di tali requisiti.

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