L'Informatore

Ambiente - Politiche energetiche 90 Ambiente dicembre 2018 Obbligo di adesione al sistema consortile Conai In particolare, la legge (Codice ambientale, art. 221) stabilisce che per adempiere agli obblighi di ripresa, riciclaggio, recupero dei rifiuti di imballaggi, produttori e utilizzatori sono tenuti a partecipare al Consorzio nazionale imballaggi. La partecipazione si effettua con l’iscrizione a Conai (compilando un apposito modulo, scaricabile dal sito). L’iscrizione comporta il pagamento di: • una quota fissa pari a € 5,16 per aziende che abbiano registrato, nel bilancio dell’ultimo esercizio chiuso, ricavi complessivi per vendite e prestazioni (relative a merci imballate) fino a 500.000 €; • una quota variabile che, per commercianti e distributori, è stabilita nella percentuale dello 0,00025% da calcolarsi sulla parte dei ricavi per vendite e prestazioni superiore ai 500.000 €. Esemplificando, nello specifico: • l’attività del parrucchiere che preveda anche la vendita ai clienti di prodotti imballati (shampoo, creme di bellezza, etc.), per la quota di iscrizione calcolerà soltanto i ricavi delle vendite e prestazioni relativi ai prodotti imballati (non i ricavi derivanti dalla sua preminente attività di parrucchiere); • il distributore di carburanti che venda, oltre al carburante alla pompa, anche merci imballate (spazzole tergicristalli, lattine di lubrificante, etc.), per la quota di iscrizione calcolerà soltanto i ricavi delle vendite e prestazioni relative ai prodotti imballati venduti in Italia (scorporando i ricavi delle vendite all’estero). La mancata iscrizione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 5 mila euro, irrogabile dall’ente competente per territorio (città metropolitana). Obbligo del versamento del contributo ambientale Conai (Cac) Il contributo ambientale Conai rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale Conai ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. Tali costi, sulla base di quanto previsto dal Dlgs 152/2006, vengono ripartiti “in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale”. Nello specifico, sono tenuti al versamento del contributo ambientale - Cac - a Conai i produttori e -tra gli utilizzatori - gli importatori di imballaggi pieni (ai produttori equiparati in quanto soggetti che immettono per la prima volta sul mercato nazio- nale la merce imballata). Il Cac viene calcolato in base ad una delle due procedure previste: • procedura ordinaria: il Cac si ottiene moltiplicando il peso degli imballaggi per il prezzo del materiale del singolo imballaggio; • procedura semplificata: il Cac si ottiene moltiplicando il valore della merce per una determinata aliquota - una aliquota per il “food” e una per il “non food”. (Questa procedura risulta conveniente quando il valore della merce è basso). • il Cac viene versato (entro il 20 gennaio dell’anno successivo – per esempio 2019 - a quello di riferimento - per esempio 2018) solo se l’importo calcolato si attesti al di sopra della soglia di esenzione. Un importo inferiore alla soglia di esenzione esonera invece l’azienda dal versamento del Cac, nonché dall’obbligo preliminare di invio della dichiarazione a Conai relativa all’importo calcolato. Con riguardo alle principali violazioni delle norme del regolamento Conai, quali ad esempio, l’omessa applicazione del Cac, l’infedele dichiarazione del Cac, l’omessa presentazione della dichiarazione del Cac, etc., sono previste sanzioni pari al 50% delle somme dovute, nel caso di prima infrazione; e al 150% delle somme dovute, nel caso di ulteriori infrazioni. Il consorziato che abbia omesso di dichiarare il Cac può regolarizzare la propria posizione avvalendosi della procedura di “autodenuncia”, in base alla quale, ai sensi dell’art. 13 del regolamento Conai, “nessuna sanzione si applica nei confronti di coloro che, prima dell’avvio dei controlli di cui all’art. 11 del regolamento Conai, autodenuncino l’infrazione commessa, liqui- dando (calcolando) e dichiarando il contributo ambientale dovuto, entro 30 giorni dalla presentazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, della stessa autodenuncia”.

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