L'Informatore

dicembre 2018 In particolare, in materia di contratti a tempo determinato la circolare evidenzia che: • le parti possono stipulare liberamente un contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi; • la possibilità di prolungare fino a un massimo di 24 mesi il contratto è subordinata alla presenza di specifiche causali: - esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività - esigenze di sostituzione di altri lavoratori - esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria • la causale deve sempre essere indicata quando si supera il limite di 12 mesi, anche se ciò avviene a seguito di una proro- ga di un contratto originariamente inferiore a 12 mesi; • ai fini del calcolo del limite massimo si deve tener conto della durata complessiva dei rapporti di lavoro intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando sia la durata di quelli già conclusi, sia la durata di quello che si intende eventualmente prorogare; • nelle ipotesi in cui non è richiesto al datore di lavoro di indicare le motivazioni introdotte dal Dl 87/2018, tali motivazioni dovranno essere comunque indicate per usufruire dei benefici previsti da altre disposizioni di legge; • l’indicazione della causale è sempre richiesta in caso di rinnovo del contratto a termine; • non è possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificando la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo ad un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo, anche se ciò avviene senza soluzione di continuità con il precedente rapporto; • il numero di proroghe è stato ridotto da 5 a 4, sempre entro i limiti di durata massima del contratto; • è stata eliminata la possibilità che il termine possa risultare “direttamente o indirettamente” da atto scritto. Quindi, la data di scadenza dovrà essere sempre indicata, salvo alcune eccezioni in cui può continuare a desumersi indirettamente, in fun- zione della specifica motivazione che ha dato luogo all’assunzione, come in caso di sostituzione della lavoratrice in mater- nità di cui non è possibile conoscere ex ante l’esatta data di rientro; • il contributo addizionale a carico del datore di lavoro pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali è incre- mentato dello 0,5% ad ogni rinnovo del contratto a tempo determinato. CIRCOLARE n. 17 del Ministero del Lavoro del 31 ottobre 2018. Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ago- sto 2018, n. 96. Articoli 1 e 2, in materia di contratto di lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro. Il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, con gli articoli 1 e 2 ha introdotto rilevanti novità alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e della somministrazione di lavoro, modificando il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In proposito, con l’obiettivo di favorire l’uniforme applicazione della nuova disciplina e acquisito il parere dell’Ufficio legislativo espresso con nota del 30 ottobre 2018, si forniscono prime indicazioni interpretative, anche in considerazione delle richieste di chiarimento finora pervenute a questo Ministero. 1. Contratto a tempo determinato Le modifiche alla disciplina previgente apportate dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 87 del 2018 riguar- dano in primo luogo la riduzione da 36 a 24 mesi della durata massima del contratto a tempo determinato, con riferimento ai rapporti stipulati tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, anche per effetto di una successione di contratti, o di periodi di missione in somministrazione a tempo determinato, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente dai periodi di interruzione (art. 19, commi 1 e 2, del Dlgs n. 81/2015). Più precisamente, le parti possono stipulare liberamente un contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi, mentre in caso di durata superiore tale possibilità è riconosciuta esclusivamente in presenza di specifiche ragioni che giustificano un’assunzione a termine. Tali condizioni, sono rappresentate esclusivamente da: - esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; - esigenze di sostituzione di altri lavoratori; Sindacale 2 Leggi decreti circolari

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