L'Informatore

In primo piano 112 dicembre 2018 Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte nei processi civili (articolo 15) Con la norma in esame viene aggiunto al Dpr n. 115/2002 in materia di spese di giustizia il nuovo art. 130 bis, che sta- bilisce che nel processo civile, quando l’impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liqui- dato alcun compenso. Viene altresì previsto che non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all’atto del conferimento dell’incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova. Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo (articolo 17) Viene stabilito che gli esercenti attività di noleggio di autoveicoli senza conducente, contestualmente alla stipula del contratto e comunque con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo, comunicano i dati identificativi riportati nel documento d’identità esibito dal cliente, al fine di un raffronto automatico effettuato dal centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno (Ced) con provvedimenti dell’autorità giudiziaria o dell’autorità di pubblica sicurezza ovvero segnalazioni inserite dalle forze di polizia. È previsto, inoltre, che, nel caso in cui dal raffronto emergano situazioni potenzialmente rilevanti per la prevenzione al terrorismo, il Ced provvede ad inviare una segnalazione di allerta all’ufficio o comando delle Forze di polizia per le conseguen- ti iniziative di controllo. L’articolo in commento dispone, infine, che le modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni nonché di conservazione dei dati sono definite con decreto del Ministro dell’Interno da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Estensione dell’ambito di applicazione del divieto di accesso in specifiche aree urbane (articolo 21) Viene modificato l’art. 9, comma 3, del Dl n. 14/2017 (sicurezza nelle città), aggiungendo le aree urbane su cui insisto- no presidi sanitari e le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli tra quelle che i regolamenti di polizia urbana possono individuare al fine di applicare le relative sanzioni pecuniarie e contestuale provvedimento di allontanamento (di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9 citato) nei confronti di chi pone in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizio- ne delle stesse, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione. Al riguardo, si rinvia alle circolari n. 19 e 30 del 2017 della scrivente Direzione, che hanno esaminato il decreto n. 14/2017 e la relativa conversione in legge. Disposizioni in materia di blocco stradale (articolo 23) Con una modifica al Dlgs n. 66/1948 viene estesa la pena della reclusione da uno a sei anni – già prevista per chi depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata – anche a chi depone o abbandona con- gegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, sostituendola alla previgente sanzione pecuniaria. Sanzioni in materia di subappalti illeciti (articolo 25) Con la disposizione in commento, che modifica l’art. 21, comma 1, della legge n. 646/1982, sono inasprite le sanzioni in materia di subappalti. Viene prevista, infatti, la pena della reclusione da uno a cinque anni (prima, arresto da sei mesi ad un anno e ammen- da) e relativa multa per chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l’autorizzazione dell’autorità competente. Nei confronti del subappaltatore e dell’affidatario del cottimo è prevista l’applicazione della pena della reclusione da uno a cinque anni (prima, arresto da sei mesi a un anno e ammenda) e relativa multa. Il testo del decreto è disponibile presso la scrivente Direzione. Legale

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