L'Informatore

In primo piano 90 apr i le 2018 1) Risoluzione n. 10728 del 13 gennaio 2017- Vendita integratori alimentari presso le rivendite di generi di monopolio. Il Ministero precisa che, nelle rivendite di generi di monopolio, gli integratori alimentari possono essere venduti solo se il titolare della rivendita è in possesso dei requisiti professionali previsti per la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare. Il Mise cita, altresì, la precedente nota n. 63644 del 2010, riguardante la vendita di integratori alimentari nelle profu- merie, con la quale aveva precisato che “per effetto di quanto stabilito dal Dlgs 21 maggio 2004, n. 169, che ha attuato la direttiva 2002/46 del 10 giugno 2002 (art. 2), gli integratori sono considerati prodotti alimentari e quindi commercializzabili esclusivamente dagli esercizi legittimati a vendere i prodotti del settore merceologico alimentare, con la conseguenza che i titolari di tali esercizi devono risultare in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 71, comma 6 del Dlgs 26 marzo 2010 n. 59”. 2) Risoluzione n. 87588 del 9 marzo 2017 – Commercio al dettaglio in più unità immobiliari confinanti comunicanti tra loro. Con tale nota il Mise risponde ad un quesito in cui si chiede se sia possibile svolgere un’attività commerciale al det- taglio in sede fissa in più unità immobiliari confinanti, comunicanti tra loro con aperture e di proprietari diversi. Il Mise fa riferimento ad una precedente nota, la n. 504797 del 2002, in cui era stato ritenuto che due o più esercizi di vicinato possono coesistere nell’ambito spaziale di un medesimo locale commerciale, purché la somma delle superfici dei due esercizi di vicinato rientri nei limiti di superficie indicati dall’art. 4, comma 1, lett. d) del Dlgs 114/1998. Il Mise precisa, inoltre, che qualora tale superficie fosse superata, la coesistenza non sarebbe più ammissibile in quanto il superamento dei limiti comporterebbe, nella sostanza, conseguenze analoghe a quelle derivanti dall’apertura di una media struttura di vendita. La circostanza che i proprietari degli immobili siano due soggetti diversi, non rileva ai fini della legittimità dell’avvio e dell’esercizio dell’attività d’impresa, in presenza ovviamente di tutti gli altri requisiti di legge. 3) Risoluzione n. 0493365 del 6 novembre 2017- Esercizi di vendita di prodotti alcolici- esclusione dall’obbligo di denuncia di attivazione Il Mise porta a conoscenza quanto espresso dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli con propria nota del 9 otto- bre 2017 con la quale forniva chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 29, comma 2 del Dlgs n. 504/1995, afferente la comunicazione per la vendita al minuto di alcolici, così come recentemente modificato dall’articolo 1, comma 178 della L 124/2017. La sopra citata previsione normativa ha disposto l’esclusione, per gli esercizi pubblici, di intrattenimento pubbli- co, ricettivi e rifugi alpini, dall’obbligo di denuncia di attivazione e quindi della correlata licenza rilasciata dall’Ufficio delle dogane. Inoltre, non è soggetta a denuncia di attivazione la vendita di prodotti alcolici effettuata direttamente nei confronti del consumatore finale, svolta all’interno di esercizi pubblici, di intrattenimento pubblico, di esercizi ricettivi e rifugi alpini. Si segnalano gli esercizi che non sono soggetti a denuncia ex art. 29, comma 2 del Dlgs 504/95 ovvero: • gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all’ art. 86 del Tulps, richiamati dall’art. 63, comma 5, del Dlgs 504/95 ovvero quelli annessi, ad esempio, ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari; • la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati e ipermercati; • gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari; • gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili; • la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici. Allo scopo di garantire uniformità di disciplina, parimenti esclusa dall’obbligo di denuncia la somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati. Legale

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