L'Informatore

Tributario 88 Imposte dirette e indirette apr i le 2018 In tal caso, il versamento deve essere effettuato dall’intermediario presso il quale il piano è stato aperto (o trasferito), entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello in cui le cause di decadenza si sono verificate con l’apposito codice tributo. Pertanto, il venir meno di una delle condizioni sopra specificate (vincolo di “composizione”, limite di “concentrazione” e investimento indiretto tramite Oicr Pir compliant) comporta il recupero a tassazione dei redditi medio tempore percepiti dall’investitore, relativamente agli strumenti finanziari detenuti nel piano, per meno di 5 anni. La decadenza dal regime comporta la chiusura del piano. Trasferimento del Pir Il trasferimento del Pir dall’intermediario presso cui è stato costituito ad un altro intermediario autorizzato alla gestione dello stesso non rileva ai fini del computo dei cinque anni e, quindi, non comporta la decadenza del beneficio fiscale. Chiusura del Pir Il legislatore non ha stabilito una durata massima del Pir che, pertanto, in linea di principio, coincide con la durata della vita del titolare. Diverse sono, tuttavia, le circostanze che possono comportarne la chiusura. Tra queste, ad esempio, la perdita della residenza fiscale in Italia o la richiesta da parte del titolare del rimborso totale degli strumenti finanziari oggetto del piano con revoca contestuale del piano o il trasferimento degli strumenti in un rapporto che non abbia le caratteristiche proprie del Pir e, infine, la chiusura a seguito del decesso del titolare. In generale, la chiusura del Pir non comporta la decadenza dall’agevolazione relativamente agli investimenti detenuti nel piano per i quali risulta rispettato il requisito temporale previsto dalla normativa, in quanto il verificarsi di tale condizione consolida il regime di non imponibilità rispetto a tutti i redditi generati dagli strumenti fino al momento della chiusura. Diversamente, relativamente agli investimenti per i quali non è maturato il quinquennio, opera la ripresa a tassazione (recapture), con l’obbligo di effettuare l’eventuale versamento entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello in cui la chiusura si è verificata con l’apposito codice tributo. Particolari problematiche applicative Per le ritenute non dovute, è previsto che le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive eventualmente applicate e non dovute sui redditi derivanti da investimenti facenti parte del Pir fanno sorgere in capo al titolare del piano il diritto a ricevere una somma corrispondente. In tal caso, gli intermediari abilitati e le imprese di assicurazione gestori dei Pir provvedono al pagamento della pre- detta somma, computandola in diminuzione dal versamento delle ritenute e delle imposte dovute dai medesimi soggetti. Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive applicate e non dovute sono, inoltre, compensabili con quelle dovute esclusivamente nella delega di pagamento F24. Ai sensi della nuova disciplina, le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante la cessione o il rimborso degli strumenti finanziari nei quali è investito il piano sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi o pro- venti realizzati nelle operazioni successive poste in essere nell’ambito del medesimo piano e sottoposte a tassazione nello stesso periodo di imposta e nei successivi e non oltre il quarto. Inoltre, il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano non è soggetto all’imposta sulle successioni e, quindi, in relazione al trasferimento mortis causa di detti strumenti finanziari non sussiste l’obbligo di includere gli stessi nella dichiarazione di successione.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjUxMjg=