L'Informatore

Tributario 80 Imposte dirette e indirette apr i le 2018 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 1° marzo 2018, recante: “Regole procedurali per le istanze di interpello presentate ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, recante Statuto dei diritti del con- tribuente, dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 e ai fini dell’applicazione dell’articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1986, n. 917 (Tuir)”. In seguito alla riorganizzazione delle strutture centrali dell’Agenzia delle Entrate, la “Divisione contribuenti” diventa l’unica struttura alla quale inviare le diverse tipologie di interpello. A tal fine, con il provvedimento in esame sono state modificate le regole procedurali per la presentazione delle istanze di interpello ai sensi dell’art. 11 dello Statuto del contribuente, delle istanze da parte di coloro che intendono tra- sferire la loro residenza fiscale in Italia beneficiando dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero (cosiddetti neo residenti), delle istanze da parte dei contribuenti che presentano interpello sui nuovi investimenti e, infine, delle istanze da parte dei soggetti ammessi al regime di cooperative compliance (adempimento collaborativo), le quali, quindi, dovranno essere indirizzate alla “Divisione contribuenti”. Anche gli interpelli di competenza delle strutture centrali dell’Agenzia delle Entrate sono inviati alla “Divisione con- tribuenti”. Si tratta dei quesiti presentati al Fisco dalle amministrazioni centrali dello Stato, dagli enti pubblici a rilevanza nazionale, dai soggetti di più rilevante dimensione, dai non residenti e, in generale, di tutti gli interpelli inviati dalle direzioni regionali alle strutture centrali nei casi di maggiore complessità o incertezza. Per la trasmissione delle istanze, è previsto un unico indirizzo di posta elettronica certificata (interpello@pec.agen- ziaentrate.it) , mentre, per gli interpelli da parte dei soggetti ammessi al regime di adempimento collaborativo, occorre fare riferimento all’indirizzo Pec indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello per l’adesione. I soggetti non residenti, che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, possono utilizzare, inve- ce, il seguente nuovo indirizzo di posta elettronica libera div.contr.interpello@agenziaentrate.it. Per assicurare un passaggio graduale al nuovo modello organizzativo e garantire il rispetto dei termini previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente, fino al 31 marzo 2018, le risposte alle istanze presentate potranno essere rese anche dalla “Direzione centrale coordinamento normativo” e dalla “Direzione centrale servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare della Divisione servizi”. Reclamo/mediazione tributaria - Chiarimenti Circolare n. 30 dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2017 Sintesi Il limite del valore delle controversie tributarie che comporta in modo automatico il procedimento del reclamo/media- zione è stato elevato da euro 20.000 a euro 50.000. Con la circolare in esame l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nuova soglia opera per gli atti ricevuti dal contri- buente dal 1° gennaio 2018 e per rifiuti taciti riferiti a rimborsi per i quali al 1° gennaio 2018 non è decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 30 del 22 dicembre 2017, recante: “Reclamo/mediazione tributaria – Modifiche apportate dall’articolo 10 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 – Chiarimenti e istruzioni operative”.

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