L'Informatore

33 Leggi decreti circolari Sindacale / Sicurezza sul lavoro apr i le 2018 COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO Congedo di maternità Cass. sez. lav. 24 marzo 2017, n. 7675 (da Dir.&Prat.Lav. n. 40/17, pag. 2442). In tema di tutela delle lavoratrici madri, i periodi di assenza dal lavoro a titolo di aspettativa, congedo o permesso senza retribuzione, giustificati da motivi di famiglia o altre ragioni personali, non sono esclusi dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti al congedo di maternità di cui all’art. 24, comma 2, Dlgs n. 151/2001, in quanto le ipotesi di deroga di cui al comma 3 dello stesso articolo hanno un contenuto limitato, né tale esclusione è ingiustificata o discriminatoria. Come chiari- to dalla Corte cost. (sentenza n. 106/1980), nel vigore dell’art. 17, legge n. 1204/1971, con riferimento alle ipotesi di assenza volontaria. ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Licenziamento in tronco Cass. sez. lav. 27 marzo 2017, n. 7795 (da Dir.&Prat.Lav. n. 39/17, pag. 2392). La nozione di insubordinazione, nell’ambi- to del rapporto di lavoro subordinato, non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei supe- riori, ma implica necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l’esecuzione e il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale. (In applicazione di tale principio, la Sc ha ritenuto atto di insubordinazione, suscettibile di legittimare il licenziamento, l’ingerenza indebita della lavoratrice nell’organizzazione aziendale, manifestatasi nell’imposizione ai dipendenti di direttive, non discusse né concordate con la direzione aziendale, con modalità comportamentali dirette a contestare pubblicamente il potere direttivo del datore di lavoro). Giu isprudenza

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