L'Informatore

La procedura per la registrazione degli esportatori nazionali La procedura per la registrazione nel sistema Rex, disciplinata dagli artt. 68, 80 e 86 del Re, è differente a secon- da che ci si trovi nell’ambito Spg piuttosto che nell’ambito di accordi commerciali Ue/Paesi terzi che prevedono l’utilizzo del sistema Rex e in particolare: 1. sistema delle preferenze generalizzate (Spg): la registrazione va eseguita utilizzando il modello di cui all’allegato 22-06 del Re (allegato 1 alla citata circolare n. 13/D del 16 novembre 2017) dai seguenti soggetti: - operatori economici nazionali, che esportano – oltre il valore soglia di euro 6000 – verso Paesi beneficiari Spg merci destinate ad essere incorporate all’interno di prodotti, che saranno poi reimportati nel territorio Ue (cumulo bilaterale); - rispeditori nazionali – oltre il valore soglia di euro 6.000 – di merci originarie di Paesi beneficiari Spg verso altri Stati membri, che intendono essere registrati in ambito Spg 2. accordi commerciali Ue/Paesi terzi che prevedono l’utilizzo del sistema Rex (es. Ceta): la registrazione va eseguita uti- lizzando il modello di cui all’allegato 22-06 rettificato (allegato 2 alla citata circolare n. 13/D del 16 novembre 2017). I due distinti modelli adottati a livello unionale, ai quali ci si attiene per garantire la necessaria uniformità di com- portamento, hanno comunque a fronte un unico sistema di numerazione Rex. Tuttavia, ove l’esportatore operi nei due ambiti, deve presentare due distinte richieste. Le domande vanno presentate all’Ufficio delle Dogane territorialmente com- petente. Un operatore Ue, che abbia la qualifica di esportatore registrato, potrà utilizzare lo stesso numero di registrazione nell’ambito dei sistemi Spg dell’Ue, della Svizzera, della Norvegia e, in futuro, della Turchia; le regole d’origine Spg dei citati Paesi son infatti simili e pertanto è stata stabilita la condivisione dello stesso sistema Rex, con conseguente unica registrazione degli esportatori. L’applicazione del sistema Rex negli accordi preferenziali tra l’Ue e Paesi terzi L’art. 68 del Re, riformulato dal regolamento di esecuzione (Ue) n. 989/2017, prevede la registrazione degli espor- tatori Ue nel sistema Rex anche ai fini della compilazione dei documenti di origine nell’ambito di accordi preferenziali tra l’Ue e Paesi terzi. Infatti, il paragrafo 4 del sopra citato articolo prevede che, in tali contesti, un documento relativo all’origi- ne può essere compilato, oltre il valore soglia di euro 6.000 per ciascuna spedizione esclusivamente da un esportatore registrato dall’autorità doganale di uno Stato membro (mentre al di sotto di tale soglia non occorre essere registrati). Algeria: nuove regole e restrizioni all’import Le autorità algerine hanno emanato nuove norme relative alle procedure per l’importazione di prodotti finiti in quel Paese, norme che sono entrate in vigore già dal 1° gennaio 2018. Queste le principali variazioni: - Applicazione di una tassa interna sui consumi, con aliquote dal 30 al 60% a prescindere dalla provenienza e origine della merce - Sospensione temporanea delle importazioni di numerose categorie di prodotti finiti (prodotti agroalimentari, prodotti dol- ciari, materiali edili, mobili, ecc.) - Presentazione, unitamente alle nuove richieste di domiciliazione bancaria (che, come è noto, sono necessarie per importare merci in quel Paese) di una attestazione di libera circolazione del prodotto nel paese di origine o provenien- za, emesso dalle autorità debitamente abilitate nel Paese esportatore e attestante la conformità e la sicurezza del pro- dotto alle normative algerine. 132 In primo piano apr i le 2018 Commercio estero

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