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novembre 2016

professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi

formativi rivolti all’alternanza scuola lavoro.

Decreto legislativo n. 151 del 2015

Vengono disposte le seguenti modifiche alla disciplina sul diritto al lavoro delle persone con disabilità:

a) si precisa che la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assun-

ti tramite il collocamento obbligatorio, riguarda i lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o supe-

riore al 60 per cento.

b) si lega l’importo delle sanzioni di cui all’articolo 15 della legge n. 68 del 1999 (relative alla violazione dell’obbligo di invio del

prospetto informativo e alla mancata copertura della quota d’obbligo) alla misura del contributo esonerativo previsto dall’ar-

ticolo 5, comma 3-bis, della medesima legge;

c) si chiarisce che per le violazioni relative alla mancata copertura della quota d’obbligo è applicabile la procedura della diffida,

che in tal caso dispone, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta

di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona avviata dagli uffici competenti;

d) si prevede che gli importi delle sanzioni amministrative di cui articolo 15, comma 1 (violazione dell’obbligo di invio del pro-

spetto informativo) sono adeguati ogni cinque anni con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

La modifica all’articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 in materia di controlli a distanza è conseguen-

te all’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, le cui sedi territoriali subentrano nelle funzioni già esercitate dalle

Direzioni territoriali del lavoro. In particolare, si chiarisce che, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di

competenza di più sedi territoriali dell’Ispettorato, qualora non si raggiunga l’accordo sindacale, gli impianti audiovisivi e gli altri

strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere installati, in alter-

nativa, previa autorizzazione della sede territoriale o della sede centrale dell’Ispettorato.

In ogni caso, si chiarisce che i provvedimenti autorizzatori adottati dall’Ispettorato sono definitivi per cui non è possibile

proporre contro gli stessi ricorso gerarchico. Ciò deriva dal fatto che i provvedimenti autorizzatori sono adottati tanto dalle sedi

territoriali, quanto, a scelta delle imprese che hanno unità produttive dislocate in più ambiti territoriali, dalla sede centrale

dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Pertanto, mentre per i provvedimenti delle sedi territoriali, si potrebbe ipotizzare un ricorso

alla sede centrale, nei confronti dei provvedimenti di quest’ultima on è possibile individuare un superiore gerarchico. Infatti, il

rapporto che lega l’Ispettorato al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali si qualifica come rapporto di vigilanza e non gerar-

chico.

Le modifiche alla disciplina delle dimissioni hanno lo scopo, l’una, di chiarire che la procedura in materia di dimissioni e

risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, così come la precedente procedura disciplinata dalla legge n. 92 del 2012, non

trova applicazione nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; l’altra, che di estendere ai consulenti

del lavoro e alle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro la possibilità di assistere il lavoratore nell’inoltro delle dimis-

sioni per via telematica.

Pubblicato il decreto con le nuove regole per il distacco dei lavoratori

in ambito Ue

Pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale n.169 del 21 luglio 2016, il decreto legislativo n. 136 del 17 luglio 2016,

“Attuazione della direttiva 2014/67/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applica-

zione della direttiva 96/71/Ce relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica

del regolamento (Ue) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mer-

cato interno («regolamento Imi»)”.

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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