novembre 2016
4, del decreto legge n. 510 del 1996 per la durata stabilita da apposita commissione istituita presso la presidenza del
Consiglio dei ministri e comunque entro il limite di 24 mesi.
3) il miglioramento della Naspi riconosciuta ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabi-
limenti termali.
4) l’ampliamento, per l’anno 2016, della percentuale (dal 5% al 50%) delle risorse finanziarie non spese che le regioni e le
province autonome possono utilizzare, anche in deroga ai criteri di cui al decreto n. 83473 del 2014, per la concessione
degli ammortizzatori sociali in deroga. In alternativa, è prevista la possibilità per le regioni e province autonome di destinare
le risorse non spese ad azioni di politica attiva.
5) l’aumento del finanziamento destinato al pagamento della Cigs per le imprese sequestrate o confiscate alla criminalità
organizzata o destinatarie di interdittiva antimafia, la cui domanda presentata nel 2015 non ha potuto trovare accoglimento
per insufficienza delle risorse a suo tempo stanziate.
6) la possibilità di autorizzare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti nelle c.d.
aree di crisi complessa già individuate. La prestazione può essere concessa, per non più di 12 mesi. Per accedere alla
misura le imprese devono presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive
del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter
ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del presente decreto né secondo le
disposizioni attuative dello stesso. La misura è concessa entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro.
Decreti legislativi n. 149 e 150 del 2015
La modifica al decreto legislativo n. 149 del 2015 consente, almeno nella fase di avvio, l’allocazione della sede
dell’Ispettorato presso un immobile in uso al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali seppure non di proprietà dello stes-
so. La modifica consente, inoltre, in prospettiva, all’Ispettorato di avere maggiori poteri decisionali in ordine alla allocazione
della propria sede centrale.
Si prevede poi che l’Isfol, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, cambi denomina-
zione e assuma quella di Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (Inapp), maggiormente corrispondente ai com-
piti di monitoraggio e valutazione svolti dall’Istituto.
Sempre con riferimento all’Isfol si sopprime il «ruolo ad esaurimento» previsto per i dipendenti Isfol che transitano nei
ruoli Anpal, al fine di evitare che i lavoratori possano vedere pregiudicate le loro prospettive di carriera, in particolare la parteci-
pazione alle procedure per ottenere un superiore inquadramento.
Relativamente al decreto legislativo n. 150 del 2015, si prevede che l’Anpal effettui la verifica dei residui passivi a vale-
re sul fondo di rotazione di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, relativi ad impegni assunti in data
antecedente alla data di entrata in vigore del decreto correttivo. Con decreto interministeriale del ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali e del ministero dell’Economia e delle Finanze, in seguito alle verifiche effettuate dall’Anpal, verranno individua-
le le risorse da disimpegnare che nella misura del 50 per cento confluiscono in una gestione a stralcio per essere utilizzate dal
ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Con riferimento alle funzioni attribuite all’Anpal, si chiarisce quali sono i servizi per il lavoro che rientrano nelle compe-
tenze dell’Anpal, tramite il rinvio ai servizi e alle misure di politica attiva elencate nell’articolo 18 dello stesso decreto legislativo
n. 150 del 2015, e si specifica che spetta all’Anpal lo svolgimento delle attività già in capo al ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali in materia di promozione e coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini
della qualificazione e riqualificazione professionale, dell’autoimpiego e dell’immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle
competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Da ultimo, si modifica l’articolo 118 della legge n. 388 del 2000 al fine di prevede espressamente la possibilità per il
ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di revocare l’autorizzazione all’attivazione dei fondi interprofessionali per la forma-
zione continua e di disporne il commissariamento qualora vengono meno i requisiti e le condizioni per il rilascio dell’autorizza-
zione.
Inoltre, per l’anno 2016 viene aumentato di 30 milioni lo stanziamento (già previsto in 140 milioni) per il funzionamento
dei centri per l’impiego.
Infine, per l’anno scolastico 2016/2017 si consente l’utilizzo delle risorse già destinate all’anno scolastico 2015/2016 e
non utilizzate, potenziando così la sperimentazione dei percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la qualifica ed il diploma
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Sindacale / Sicurezza sul lavoro