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novembre 2016

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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Leggi decreti circolari

Tra le principali novità, segnaliamo quella relativa al lavoro accessorio (i cosiddetti voucher). Al fine di consentire la

loro piena tracciabilità i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accesso-

rio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale

dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il

luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermit-

tente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la

comunicazione.

Altre modifiche riguardano:

• la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà da “difensivi” ad “espansivi”, favorendo la possibilità di creare nuova

occupazione;

• il miglioramento delle prestazioni della Naspi per i lavoratori stagionali;

• interventi per migliorare le politiche attive del lavoro;

• modifiche alla disciplina del collocamento obbligatorio dei disabili.

Ecco la scheda riassuntiva predisposta dal ministero del Lavoro.

SCHEDA del ministero del Lavoro.

Disposizioni integrative e correttive del Jobs Act.

Modifiche a: disciplina dei “voucher lavoro”, solidarietà espansiva e trasformazione dell’Isfol (decreto legislativo –

esame definitivo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato in via

definitiva un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14

settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Nello specifico, di seguito si dà conto delle modifiche apportate ai cinque decreti legislativi emanati in attuazione della

legge delega n. 183 del 2014, cosiddetta Jobs Act.

Decreto legislativo n. 81 del 2015

Le modifiche apportate riguardano il lavoro accessorio (i cosiddetti voucher) e sono volte a garantire la piena tracciabi-

lità dei voucher. Mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, si prevede che i committenti impren-

ditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’ini-

zio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante

sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della presta-

zione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo

periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco tem-

porale non superiore a 3 giorni. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista

per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui

è stata omessa la comunicazione. Si specifica, inoltre, che, trattandosi di violazione non sanabile a posteriori, non si applica la

procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Decreto legislativo n. 148 del 2015

In relazione al decreto legislativo n. 148 del 2015, le modifiche di maggior interesse riguardano:

1) la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà «difensivi» in contratti di solidarietà «espansivi», così da favorire l’incre-

mento degli organici e l’inserimento di nuove e più aggiornate competenze.

2) la possibilità per le imprese di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, che abbiano concluso accordi in

sede governativa entro il 31 luglio 2015, di richiedere la reiterazione della riduzione contributiva di cui all’articolo 6, comma