- nel campo “codice”, il codice tributo;
- nel campo “anno di riferimento”, in caso di prima registrazione è indicato lʼanno di stipula del contratto o di decorrenza, se
anteriore, nel formato “AAAA”. In caso di “annualità successiva”, “proroga”, “cessione” o “risoluzione” è indicato lʼanno di sca-
denza dellʼadempimento, nel formato “AAAA”;
- nel campo “importi a debito versati”, gli importi da versare.
Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione dellʼimposta e irrogazione delle
sanzioni, emessi dagli uffici, si istituiscono i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente nel modello “F24 Versamenti
con elementi identificativi”:
• “A135” denominato “Locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro - Avviso di liquidazione dellʼimposta-irrogazione
delle sanzioni”;
• “A136” denominato “Locazione e affitto di beni immobili – Imposta di Bollo - Avviso di liquidazione dellʼimposta-irrogazione
delle sanzioni”;
• “A137” denominato “Locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni - Avviso di liquidazione dellʼimposta-irrogazione delle san-
zioni”;
• “A138” denominato “Locazione e affitto di beni immobili – Interessi - Avviso di liquidazione dellʼimposta-irrogazione delle san-
zioni”.
In sede di compilazione del modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi”, i suddetti codici tributo
sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nella sezione “Contribuente”, i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento;
- nella sezione “Erario ed altro” in corrispondenza dei campi “codice ufficio”,“codice atto” e “anno di riferimento” (nel formato
“AAAA”), i dati indicati nel modello di pagamento allegato allʼavviso di liquidazione inviato dallʼUfficio ovvero, se non disponi-
bile, nellʼavviso stesso.
Il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “F” (identificativo Registro), desumibile dalla “Tabella dei tipi di versamento
con elementi identificativi”, pubblicata sul sito
.
Le novità di cui al provvedimento in esame decorrono dal 1° febbraio 2014.
Tuttavia, fino al 31 dicembre 2014 è possibile utilizzare ancora il modello F23 secondo le attuali modalità.
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Imposte dirette e indirette
marzo 2014
Tributario