Sindacale /Welfare
Amministrazione del personale
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giugno 2014
ALIQUOTECONTRIBUTIVE INVIGOREDAGENNAIO2013
(note)
1)
Per i lavoratori non a tempo indeterminato
, sia per coloro già in forza al 31.12.2012 che per i nuovi assunti
dal 1.1.2013,
è dovuto un contributo addizionaleASPI pari allʼ1,4%
(art. 2 comma 28 Legge 28.6.2012, n.
92). Il contributo addizionale è dovuto anche per i lavoratori somministrati. Il contribto addizionale non si appli-
ca ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori. Sono inoltre esclusi i lavoratori stagionali di
cui al D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e successivemodifiche e integrazioni, senza limiti di scadenza temporale,
mentre per il triennio 2012-2015, non è dovuto per lo svolgimento di attività a termine definite dai contratti e
accordi collettivi e dagli avvisi comuni stipulati entro il 31.12.2011.
2) Per i datori di lavoro che hanno un numero di addetti pari o inferiore a 9, lʼaliquota a loro carico è ridotta di
- 8,5 punti nel primo anno
- 7 punti nel secondo anno.
Per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1.1.2012 - 31.12.2016 lo sgravio è totale nei primi tre anni
(è dovuto unicamente il contributo dellʼ1.61% per finanziare lʼASPI).
3) Adecorreredal 1.2.2001 lʼesonerodallʼaliquota contributivaper assegni per il nucleo familiaredovutadai dato-
ri di lavoro è pari a 0,80 punti percentuali. (Art. 120 comma 1, legge n. 388/2000). Ai datori di lavoro con con-
tributoCUAF inferiorea0,80%spettaunulterioreesonero, finoadunmassimodi 0,40punti percentuali, avale-
re sui contributi dovuti per leprestazioni temporanee, prioritariamente considerando i contributi permaternitàe
per disoccupazione. (Art. 120, comma 2 legge n. 388/2000). Lʼesonero complessivo non può comunque esse-
re superiore a 0,8 punti percentuali.
Adecorrere dal 1.1.2006 lʼesonero dal versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro alla gestione di cui
allʼart. 24della leggen. 88/1989èaumentatanellamisuradi unpuntopercentuale. (Art. 1, commi n. 361e362
della legge n. 266/2005).
CUAF intera 2,48 – 1,80 = 0,68
CUAF ridotta
0,43 – 0,43 = 0
MATERNITAʼ
0,24 – 0,24 = 0
DISOCCUPAZIONE 1,31 – 1,13 = 0,18
1,80
4) Adecorrere dal 1.1.1993 è dovuta unʼaliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nellamisura di un punto per-
centuale sulle quote di retribuzioni eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile – che per
lʼanno 2014 è pari a euro 46.031,00 – in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributi-
ve a carico del lavoratore inferiori al 10%. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osser-
vato il criterio dellamensilizzazione, il cui limite è pari a euro 3.836,00. (Art. 3-ter della legge n. 438/1992).
5) Hanno diritto alla riduzione del contributo CUAF le imprese commerciali individuali e quelle costituite in forma
societaria (comprese le s.r.l.) a condizione che il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi
nominativi della gestione speciale commercianti. (Art. 1, primo comma, punto 1 legge n. 114/1974).