L'Informatore - Gennaio 2014 - page 10

genna io 2014
Domanda di prestazione ASpI
Per richiedere le prestazioni previste dalla legge al fine di tutelare coloro che vengono a trovarsi senza lavoro con data di ces-
sazione a partire dal 1 gennaio 2013 (indennità di disoccupazione Aspi) è necessario presentare la domanda Aspi via web
(direttamente da cittadino in possesso del Pin Inps), tramite patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita) o tramite
Contact Center Multicanale Inps Inail (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da
telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore).
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A chi spetta
Lʼindennità spetta ai lavoratori dipendenti che vengono a trovarsi involontariamente senza occupazione a seguito di licenzia-
mento, scadenza del contratto ecc, e possiedano lʼanzianità assicurativa e i requisiti contributivi che la legge stabilisce.
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Cosa spetta
Unʼindennità rapportata alla retribuzione percepita nellʼultimo biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.
I lavoratori che hanno diritto alla prestazione di disoccupazione Aspi possono chiedere anche lʼassegno per il nucleo familia-
re, sempre che il loro reddito non superi determinati limiti in rapporto ai componenti del nucleo. Gli importi dellʼassegno e i
limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge, sono riepilogati in tabelle disponibili sul sito www.inps.it. In caso di richiesta
compilare il modulo Anf/Prest, via web (direttamente da cittadino in possesso del Pin Inps), o tramite patronato (che, per
legge, offre assistenza gratuita).
Secondo le vigenti disposizioni di legge, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per pre-
stazioni il cui importo netto superi i 1000 euro. Le somme potranno essere riscosse mediante accredito su c/c bancario e
postale, Inps Card o carte di pagamento dotate di Iban (tutti gli strumenti devono essere nominativi e intestati al legittimo
beneficiario).
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Dati, informazioni e dichiarazioni indispensabili
(articolo 1, comma 783, legge 296/2006)
Dati anagrafici del richiedente (pag.1)
Attenzione
Nel caso di rilascio allʼInps della dichiarazione di immediata disponibilità di seguito indicata, qualora la residenza e il domicilio
dellʼutente non coincidano, dovrà essere indicato anche il domicilio dellʼutente.
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Dichiarazione di immediata disponibilità
(art. 2, comma 1, Dlgs n. 181 del 2000)
Il richiedente può, ai sensi dellʼart. 4, comma 38, della legge n. 92 del 2012, rilasciare la dichiarazione di immediata disponi-
bilità anche allʼInps - in alternativa al Centro per lʼimpiego competente secondo il domicilio del richiedente - allʼatto della pre-
sentazione della presente domanda di indennità Aspi.
Qualora la dichiarazione di immediata disponibilità venga rilasciata allʼInps, è imprescindibile lʼindicazione di almeno uno fra il
numero di telefono fisso e il numero di telefono cellulare. Ciò al fine di consentire ai Centri per lʼimpiego, cui il dato sarà tra-
smesso, di contattare lʼutente per offerte di lavoro come anche di effettuare ogni verifica di propria competenza.
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Detrazioni dʼimposta
(articolo 23 del Dpr 29 settembre 1973, n.600 e successive modifiche e integrazioni)
Se il richiedente vuole usufruire delle detrazioni dʼimposta per carichi di famiglia è necessario dichiarare di averne diritto (bar-
rando lʼapposita casella allʼinterno del modulo informatizzato) e compilare il modello MV10, via web (direttamente da cittadino
in possesso del Pin Inps), o tramite patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita).
Sindacale / Welfare
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Leggi decreti circolari
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