Commercio estero
casella 33, "codice delle merci", l'inesatta indicazione di tale casella non dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal-
l'articolo 303 Tuld, a condizione che la presentazione della relativa dichiarazione di esito sia preceduta dalla rettifica del
codice delle merci indicato nella dichiarazione di vincolo al regime del deposito».
Ancora, di assoluto rilievo sono due importantissime novità introdotte dalla circolare in argomento, anche se ora non
ancora immediatamente operative. In primo luogo, il tracciato del nuovo messaggio Im è stato aggiornato con l'introduzione
di un nuovo campo dedicato al pre-clearing (sdoganamento anticipato), che rappresenta la vera prossima rivoluzione in
materia di procedure di sdoganamento.
Contestualmente all'analisi dei dati sicurezza ormai già a regime e al connesso utilizzo dei manifesti merci, lo sdoga-
namento anticipato appare ora una realtà davvero vicina, in grado di permettere agli operatori di espletare le operazioni
doganali prima dell'arrivo della merce, con conseguenti diretti vantaggi in termini di velocizzazione e riduzioni di costi.
In secondo luogo, è introdotto un nuovo campo predisposto per i soggetti Aeo titolari di domiciliata. Con la nuova
operatività, si realizza uno dei benefici legati all'Aeo più attesi sin dal 2008, ossia la facoltà per i soggetti certificati di sceglie-
re il luogo dei controlli, riducendo i tempi e i costi, ad esempio, delle procedure alla frontiera.
In definitiva, dunque, con questo passo la dogana italiana semplifica notevolmente la vita degli operatori e si pone
quale leader nel processo europeo di telematizzazione delle operazioni di import export che, una volta allineati i Paesi non
altrettanto avanzati sul punto, permetterà di effettuare concreti progressi in termini di armonizzazione delle procedure di sdo-
ganamento
(
Fonte: Sole-24Ore)
Adesione della Turchia alle convenzioni Ue-Efta
Transito comune” e “Semplificazioni delle formalità
negli scambi di merci” del 20/5/1987
NOTA dell'Agenzia delle Dogane n. 131877/RU del 7 novembre 2012.
Adesione della Turchia alle convenzioni Ue-Efta
Transito comune” e “Semplificazioni delle formalità negli scambi di merci” del 20/5/1987. Il testo regolamento (Ue) n.
978/2012
del 25 ottobre 2012 è a disposizione presso la Direzione Commercio Estero.
Si rende noto che nella Gazzetta ufficiale dellʼUnione europea L 297, del 26 ottobre 2012, è stata pubblicata la
decisione n. 4/2012 del Comitato congiunto Ue-Efta sul transito comune, del 26 giugno 2012, che modifica la convenzio-
ne del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito.
Tale modifica, si è resa necessaria a seguito dellʼadesione da parte della Turchia alla suddetta convenzione, a
decorrere dal 1° dicembre 2012.
Al fine di consentire lʼutilizzo dei formulari relativi alla garanzia stampati secondo i criteri in vigore prima della sud-
detta data di adesione si fa presente che i medesimi possono continuare ad essere utilizzati con gli opportuni adatta-
menti geografici e di elezione di domicilio o di indirizzo del mandatario fino alla data limite del 31 dicembre 2013.
Infine, i servizi della Commissione hanno fatto presente che la Turchia ha parimenti depositato presso il segreta-
riato generale del Consiglio dellʼUnione europea lo strumento di adesione alla convenzione relativa alla semplificazioni
delle formalità negli scambi di merci divenendo, quindi, Parte contraente alla medesima a decorrere dal 1° dicembre
2012.
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