Legale
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In primo piano
a) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori, alle cooperative di cui allʼarticolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, se gli imprenditori risultano soci delle cooperative stesse;
b) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al decreto legi-
slativo 27 maggio 2005 n. 102, se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse;
c) i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici di cui allʼarticolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 non-
ché le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari istantanee, qualora la consegna degli stessi sia contestuale al pagamento
del prezzo pattuito.
Definizioni – Articolo 2
Il decreto fornisce utili principi per circoscrivere, sotto il profilo merceologico, i confini di applicabilità dellʼart. 62 Dl
1/2012,
ed in particolare prevede che:
a) i prodotti agricoli, rientranti nellʼambito applicativo dellʼart. 62 Dl 1/2012, sono rappresentati da quelli elencati nellʼallegato I
allʼart. 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dellʼUnione europea del 25/03/1957;
b) i prodotti alimentari individuati allʼart. 2 del regolamento (Ce) n. 178 del 28/01/2002.
La durabilità del prodotto (superiore od inferiore a 60 giorni) si riferisce alla sua durata complessiva, stabilita dal
produttore.
Contratti – Articolo 3
Per i contratti di cui allʼart. 62 è obbligatoria la forma scritta. Tale requisito può essere soddisfatto da qualsiasi forma di
comunicazione scritta, anche trasmessa elettronicamente o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle
parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti
agricoli e alimentari.
I contratti devono riportare, a pena di nullità, gli elementi essenziali di cui al comma 1 dellʼart. 62, e cioè:
la durata del contratto
le quantità e le caratteristiche essenziali del prodotto venduto
il prezzo
le modalità di consegna e di pagamento
Questi elementi non devono necessariamente essere riportati in un unico documento, ma possono risultare dallʼinsie-
me della documentazione riguardante il rapporto contrattuale.
In base alla disciplina contenuta ai commi 2, 3 e 4 dellʼart. 3, si possono, quindi, distinguere vari ipotesi.
1)
Contratto scritto perfetto o eventualmente integrato
Gli elementi essenziali richiesti in forza dellʼart. 62 possono essere indicati:
a) nei contratti quadro, nei contratti di base o negli accordi interprofessionali stipulati tra le parti,
oppure
b) nei contratti di cessione, nei documenti di trasporto o di consegna, nella fattura con i quali lʼacquirente commissiona la
consegna dei prodotti, a condizione che questi riportino gli estremi e il riferimento ai corrispondenti accordi o contratti di
cui alla lettera a).
2)
Scambio di ordini e accettazione ordine
In tal caso tutti gli elementi essenziali devono essere contenuti negli scambi di comunicazioni e di ordini intercorsi prima
della consegna, ammesso che questi possano essere riferiti con certezza alle parti.
3)
Gli obblighi relativi alla forma scritta ed alla sussistenza dagli elementi essenziali potranno, comunque, considerarsi valida-
mente adempiuti qualora, detti elementi essenziali, siano riportati nei documenti di trasporto, o di consegna, o anche nelle
sole fatture.
In queste ipotesi, i suddetti documenti, che sostituiranno, a tutti gli effetti, il contratto scritto, dovranno, altresì, riportare obbli-
gatoriamente la dicitura “Assolve gli obblighi di cui allʼarticolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.